Consulentia - 16 marzo 2011, scadenza versamento Iva annuale - Articolo del direttore su tributi e tasse, contabilità, fiscalità

Editoriali

16 marzo 2011, scadenza versamento Iva annuale

Il termine di versamento per l'Iva annuale scade il 16 marzo 2011, utilizzando in F24 il codice Iva 6099, periodo di competenza 2010. Nessun versamento deve essere effettuato se l’importo non supera 10,00 euro.
E' previsto per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento entro la scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
 

Sempre entro il 16 marzo 2011 scade il termine di versamento della Tassa di Concessione governativa. La tassa di concessione governativa è dovuta annualmente in misura forfetaria ed è dovuta a prescindere dal numero di registri tenuti e dalle relative pagine, per la bollatura e la numerazione dei medesimi registri, da tutte le società di capitali, anche se in liquidazione, comprese quelle consortili (sono escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione).

La tassa di concessione governativa Per le società di capitali (le società per azioni , le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata) le società consortili a responsabilità limitata e le aziende speciali e i consorzi fra enti territoriali, a prescindere dal numero di libri e dei registri tenuti e dal numero delle loro pagine, la tassa per la tenuta di tutti i registri deve essere versata in maniera forfetaria ed annualmente nel seguente modo:

  • € 309,87 se alla data del 1° gennaio l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
     
  • € 516,46 se alla data del 1° gennaio l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

Società di capitali di nuova costituzione: devono effettuare il versamento sul c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio del Registro – Tasse di concessioni governative – Roma, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati gli estremi di versamento.

Per gli anni successivi tali soggetti : devono effettuare il pagamento in misura forfetaria, entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente , ossia entro il il 16 marzo, mediante Mod. F24 in modalità telematica codice tributo 7085.

Armando Tranquilli

28-02-11

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