Consulentia - Compensazioni tributi, dal 1 gennaio 2011 con limiti - Articolo del direttore su tributi e tasse, contabilità, fiscalità

Editoriali

Compensazioni tributi, dal 1 gennaio 2011 con limiti

L'articolo 31 del decreto legge 78/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. Quindi la norma pone due condizioni:

  • che si tratti di importi iscritti a ruolo 
  • che sia scaduto il termine per il pagamento, non essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento per determinare il divieto, ma anche che siano scaduti i 60 giorni successivi.

Una sanzione su un'altra sanzione non si può applicare. Così come non può essere applicata una sanzione assolutamente sproporzionata. Inoltre, il nuovo divieto alla compensazione non sembra che possa trovare applicazione anche sui ruoli scaduti prima del 1° gennaio 2011. Sono queste alcune delle "precarietà" che emergono dalle nuove disposizioni sul divieto alle compensazioni, stabilito dal . Divieto che parte dal 1° gennaio 2011.
 

Situazioni Ostative

Autorevoli opinioni tendono ad affermare che, in quanto la norma entra in vigore il 1° gennaio 2011, anche le situazioni ostative alla compensazione non possano che far riferimento a quest'ultima data. Tanto è vero che qundo il legislatore ha voluto identificare delle situazioni ostative precedenti a un determinato accadimento, facendo agire la norm retroattivamente, lo ha fatto espressamente.
Ciò si concretizza nel fatto che le cartelle notificate nel 2010 potranno rilevare come ostative alla compensazione, ma solo a condizione che i 60 giorni successivi per effettuare il pagamento risultino pendenti al 1° gennaio del prossimo anno.

Sanzioni

Circa il limite di 1.500 euro, relativo alle imposte e accessori iscritti a ruolo, che determinano il divieto alla compensazione. Il riferimento agli accessori comporta che rientrano in questa nozione anche interessi, sanzioni, per le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo e l'aggio. Da questo consegue che la nuova sanzione del 50%, prevista in caso di inosservanza del divieto, trovi applicazione anche sulle sanzioni. Da ciò emergerebbe una sostanziale sproporzione tra irregolarità e sanzione applicata. 

19-12-10

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