Consulentia - Comunicazione dati Iva, scadenza 28 febbraio 2011 - Articolo del direttore su tributi e tasse, contabilità, fiscalità

Editoriali

Comunicazione dati Iva, scadenza 28 febbraio 2011

Prossima la scadenza, della Comunicazione dati Iva 2010. 

Entro il 28 febbraio infatti, i titolari di partita Iva dovranno effettuare l'invio telematico della Comunicazione dati Iva 2010, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia si segnala la novità di maggior rilievo,  per cui i contribuenti che inviano la dichiarazione Iva, presentandola entro il 28 febbraio, sono esonerati dall’invio della Comunicazione Dati Iva.

Da questanno infatti tutti i contribuenti, a prescindere se hanno un saldo a credito o a debito, possono inviare fuori da Unico 2011 la dichiarazione Iva evitando l'invio della Comunicazione dati Iva. E' stata quindi eliminata la disparità di trattamento che si veniva a creare tra i soggetti che, avendo un credito Iva potevano trasmettere la dichiarazione in via autonoma ed essere esonerati dalla Comunicazione dati e coloro che, invece, avendo un debito d’imposta, non potevano usufruire di tale agevolazione.
L’adempimento riguarda i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili.
Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva:

  • quelli che effettuano solo operazioni esenti;
  • produttori agricoli con un volume inferiore a 7mila euro;
  • gli esercenti di giochi che non hanno optato per l’Iva ordinaria,
  • le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi, le comunità montane,
  • coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali,
  • le persone fisiche che nel 2010 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 25mila euro,
  • i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi,
  • i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.

Sanzioni

Il mancato invio della comunicazione, o la sua presentazione con dati incompleti o inesatti, comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
 

23-02-11

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