Entro il 28 maggio la comunicazione dei redditi all'INPDAP
Il 28 maggio 2010 scade il termine ultimo per comunicare i redditi relativi allo scorso anno, per i pensionati Inpdap che nel 2009 hanno ricevuto la somma aggiuntiva a integrazione della loro pensione base e hanno diritto allo stesso trattamento anche l'anno in corso. La dichiarazione dovrà essere predisposta sul modello che l'Istituto previdenziale ha inviato a casa ai pensionati. L'importo extra arriverà con la pensione di luglio.
Stessa scadenza per chi acquisisce il requisito anagrafico (64 anni compiuti) entro il 30 giugno. In tale ipotesi, nell'autocertificazione andranno indicati i redditi presunti per l'anno 2010.
Non perde l'opportunità di ricevere la "quattordicesima mensilità" (introdotta dall'articolo 5 del decreto legge 81/2007) chi spegne le candeline del 64° anno di età nel secondo semestre del 2010, l'appuntamento è solo rimandato. Basta, infatti, inviare la dichiarazione reddituale presuntiva appena maturato il requisito anagrafico e il pagamento avverrà con la prima rata utile.
Hanno diritto alla corresponsione del contributo i cittadini con 64 anni di età, titolari di pensioni basse e con reddito complessivo non superiore a 8.988,92 euro (pari a 691,46 euro mensili). A chi supera il tetto per effetto della somma aggiuntiva, il bonus è corrisposto fino a concorrenza del limite stesso.
L'entità della somma corrisposta è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva posseduta e va da un minimo di 336 euro (15 anni di contributi) a un massimo di 504 euro (25 anni di contributi).
E' stata notificata il 28.12.2011 a mia madre una cartella esattoriale emessa nei confronti della ditta individuale di mio padre (deceduto), ditta tra l'altro cancellata dal registro delle imprese dopo il decesso di mio padre avvenuto nel 2004. Posso impugnare la cartella eccependo in via preliminare l'inesistenza nullità della stessa poichè emessa nei confronti di una ditta estinta e comunque notificata a mia madre e non già impersonalmente e collettivamente agli eredi? Grazie ... » Leggi la risposta