Consulentia - Invio telematico di Unico 2011, scadenza 30 settembre - Articolo del direttore su tributi e tasse, contabilità, fiscalità

Editoriali

Invio telematico di Unico 2011, scadenza 30 settembre

Venerdì 30 settembre scade il termine per l'invio telematico di Unico 2011.
 

Tutti i contribuenti tenuti a dichiarare i redditi tramite il modello Unico sono obbligati alla presentazione “esclusivamente” telematica. Esistono però casi in cui la via cartacea è ancora consentita, tra i quali, ad esempio, la dichiarazione presentata dall’erede per conto del de cuius o quella dei lavoratori dipendenti che, pur possedendo redditi “da 730”, non possono utilizzare quel modello perché rimasti senza sostituto d’imposta. Comunque, anche queste categorie di contribuenti possono optare per la presentazione telematca.
 

Unico 2011 può essere inviato tramite Entratel o Fisconline. Il primo caso riguarda coloro che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per un numero di soggetti superiore a venti. Il secondo è un servizio ad appannaggio dei contribuenti tenuti a presentare il modello 770 in relazione a un numero di soggetti non superiore a venti ovvero di chi non è affatto obbligato a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
L’ambiente web può essere anche raggiunto “fisicamente”, consegnando il modello Unico 2011 a un qualsiasi ufficio delle

Nel caso di mancata presentazione entro il 30 settembre di Unico 2011, comunque ancora è possibile recuperare la dimenticanza, infatti se il modello viene presentato con un ritardo non superiore a novanta giorni, la scarsa puntualità può essere regolarizzata mediante il versamento spontaneo, entro lo stesso termine, di una sanzione pari a 25 euro.
 

Il 30 settembre è il termine ultimo per chi intende “ravvedersi” per sanare le violazioni commesse nel 2010 e non ancora rilevate dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973).

In particolare si tratta di versamenti omessi o carenti ed errori che incidono sulla determinazione degli imponibili e delle imposte. In particolare, i pagamenti omessi o effettuati in misura insufficiente possono essere regolarizzati versando, oltre all’imposta e ai relativi interessi legali, la sanzione ridotta del 3% anziché quella piena del 30 per cento. Sale al 10% (un decimo del 100%), invece, la sanzione stabilita per chi intende correggere errori rilevabili in sede di accertamento come, ad esempio, la mancata indicazione di un reddito. In entrambi i casi, oltre a provvedere, entro venerdì 30 settembre, al versamento di quanto dovuto, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa.
Vale sempre il principio che non è possibile usufruire del ravvedimento se la violazione è stata già constatata dall’Amministrazione finanziaria, se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche, limitatamente ai periodi e ai tributi oggetto del controllo, o hanno già preso il via, con comunicazione formale, altre attività amministrative di accertamento.
 

26-09-11

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