E’ l’importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in corso. Per stabilire se l’A. è dovuto o meno occorre far riferimento all’imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se il debito Irpef che risulta: non è superiore a euro 51,65, non è dovuto acconto; supera euro 51,65, è dovuto un acconto nella misura del 99% del suo ammontare. In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:
in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52; in due rate (40 % la prima, da versare entro il termine previsto per il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; 60% la seconda, da versare entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52. Il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione può determinare l’acconto sulla base dell’imposta prevista. Per una consulenza gratuita CLICCA QUI
E' stata notificata il 28.12.2011 a mia madre una cartella esattoriale emessa nei confronti della ditta individuale di mio padre (deceduto), ditta tra l'altro cancellata dal registro delle imprese dopo il decesso di mio padre avvenuto nel 2004. Posso impugnare la cartella eccependo in via preliminare l'inesistenza nullità della stessa poichè emessa nei confronti di una ditta estinta e comunque notificata a mia madre e non già impersonalmente e collettivamente agli eredi? Grazie ... » Leggi la risposta
Lo stock di patrimonio di ciascun cittadino ed azienda italiana è sotto la lente del ministero delle finanze. Ciascuno dovrà essere nella condizioni di poter giustificare ciò d ...» Leggi tutto