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Glossario
Controllo formale (delle dichiarazioni)
Attività degli uffici dell’Agenzia delle Entrate riguardante le dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia. Tramite il C. F., che deve concludersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, viene verificata la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti o trasmessi per legge da enti previdenziali ed assistenziali, banche e imprese assicuratrici. A questo fine il contribuente la cui dichiarazione è sottoposta a C. F. è invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti nel caso siano riscontrate difformità tra questi ultimi ed i dati in possesso dell'Agenzia. Il C.F. consente di:
escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto; escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti; determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. L'esito del C.F. è comunicato al contribuente. Il contribuente che entro trenta giorni, provvede al versamento delle somme richieste beneficia della riduzione di un terzo della sanzione.
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