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Glossario
Difensori abilitati
Persone – generalmente iscritte in albi professionali - che possono rappresentare e difendere il contribuente dinanzi alle commissioni tributarie. Nel processo tributario l’assistenza di un D. A. è obbligatoria quando il valore della controversia è superiore ad euro 2.582,28; per valore deve intendersi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste). Rientrano nella categoria dei D.A., se iscritti nei relativi albi professionali:
gli avvocati; i dottori commercialisti; i ragionieri e periti commerciali; i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse relativi; gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale; a certe condizioni, anche altre categorie tra cui i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti delle imprese per le controversie che le riguardano. Ai difensori abilitati deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo; in tal caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. Ai non abbienti, riconosciuti tali da un’apposita Commissione esistente presso ogni commissione tributaria, è assicurata l’assistenza gratuita.
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