Consulentia - Acquito carta Iva 4 per cento da una tipografia - Articolo del direttore su tributi e tasse, contabilità, fiscalità

L'esperto risponde

Acquito carta Iva 4 per cento da una tipografia

Domanda

Può una tipografia acquistare la carta per la stampa, di un periodico registrato in tribunale come tale, con aliquota Iva Agevolata 4 per cento?

Risposta

La Circolare 21-07-1989, n. 36/550751 Min. Fin. Dir. Gen. Tasse ha chiarito: “…sono da assoggettare a tributo, con l' aliquota del 2% (oggi 4%) applicabile fino al 31-12-1989, - in forza del combinato disposto dell' art. 1, comma 3, del DL n. 853/1984 e dell' art. 38, comma 2, del DL 69/1989, come convertito dalla legge n. 154/1989 - le cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli editori, come ad esempio le imprese tipografiche, ovvero nei confronti di editori che acquistano la carta in veste di stampatori, e le importazioni fatte dagli stessi. La qualità di editore del soggetto acquirente o importatore, come pure la destinazione della carta, devono risultare da apposita dichiarazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dall'acquirente al cedente ovvero dall' importatore all' ufficio doganale.”

Rimane sempre la precedente posizione espressa con Risoluzione 03-10-1977, n. 363382 Min. Fin. Dir. Gen. Tasse, nella quale si chiariva: “…l'agevolazione prevista dall'art. 3, primo comma, della legge 175 del 06/06/1975, in oggetto si riferisce unicamente alle operazioni effettuate da o nei confronti degli editori, con esclusione quindi di quelle effettuate nei confronti degli stampatori.” che essendo antecedente alla Circ. 36 del 1989, sembra essere stata superata in termini di prassi.
Del resto la tabella A, parte II, numero 18) allegata al D.P.R. n. 633/1972, ossia nella parte destinata ai beni e servizi con Iva 4% si legge: “…Cessione della carta occorrente per la stampa di: giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”. Non essendo citato alcun requisito soggettivo (editore), ma solo di tipo oggettivo, ossia la destinazione della carta per la stampa dei prodotti editoriali agevolabili, si ritiene indispensabile identificare esattamente un percorso di tracciabilità della carta acquistata con aliquota agevolata, mediante l’uso corretto del magazzino e delle relative scritture contabili.
Nella Circolare 19/03/1985, n.26/321285 Min. Fin. Dir. Gen. Tasse si legge: “ Nell'ipotesi di acquisto di carta in parte con aliquota ridotta e in parte con aliquota normale, la corrispondente destinazione può risultare dalle risultanze contabili.”  Ed inoltre specifica: “Nell'ipotesi di variazione di impiego della carta rispetto alla originaria destinazione che ha dato luogo all'applicazione dell'aliquota agevolata, dovrà procedersi alla regolarizzazione della relativa operazione a norma dell'art. 26, primo comma, del decreto n. 633.
Quindi, nonostante la stratificazione normativa ed interpretativa, ha lasciato sul campo interpretazioni configgenti si ritiene applicabile l’aliquota Iva agevolata 4% per gli acquisti di carta da utilizzare per la stampa dei prodotto editoriali sopra elencati, previo rilascio di una specifica dichiarazione da parte dell’editore acquirente d’impegno all’uso agevolabile.

A.T.

21-02-11

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