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Adsense Google Ireland, pubblicitĂ  non Iva art. 7

Qual'è il trattamento Iva del servizio pubblicitario Adsense, offerto da Google Ireland?

Il servizio Adsense offerto da Google Ireland può essere considerato “servizio reso tramite mezzi elettronici”, ai sensi della lettera L della Direttiva Comunitaria 2002/38/CE del 7 maggio 2002, direttiva che peraltro l’Italia non ha recepito, ma per il quale comunque costituisce punto di riferimento.

I servizi resi tramite mezzi elettronici, prestati da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo domiciliato o residente in uno stato membro della Comunità Economica Europea (Google Ireland), ai sensi dell'art. 7, Comma 4, let. e, del D.P.R. 633/72, non si considerano effettuate in Italia, in quanto mancanti del requisito della territorialità. L’elemento discriminante è la natura del committente che in questo caso è soggetto passivo d’imposta. Nel caso in cui il committente fosse un privato l’operazione sarebbe soggetta ad iva ordinaria.

Alla stessa soluzione si giunge considerando il servizio, non come prestazione di servizi resa tramite mezzi elettronici, ma come prestazione pubblicitaria. Anche in tale ipotesi infatti il servizio Adsense, ai sensi dell'art. 7, Comma 4, let. e, del D.P.R. 633/72, non si considera effettuato in Italia in quanto, prestato da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo comunitario (Google Ireland).
La fattura in questo caso dovrà essere intestata alla Google Ireland, così come evidenziato nell’ordine di pagamento, anche se essendo una operazione fuori campo d’applicazione Iva, non vige l’obbligo di emissione fattura.

06-05-09

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