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730 e Cud 2012, approvati i nuovi modelli
L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 16 gennaio 2012 ha approvato definitivamente i modelli 730 e Cud 2012. Tra le novità si segnala: l'arrivo della "cedolare secca"; il 5 per mille destinato, dal prossimo anno, anche al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici; il contributo di solidarietà previsto per chi supera i 300mila euro di reddito annuo; la riduzione dell'acconto Irpef 2011; le innovazioni riguardanti il "bonus ristrutturazioni". Richiamate anche le proroghe dei benefici introdotti negli anni precedenti, come le agevolazioni per i premi di produttività dei dipendenti del settore privato, la detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, il "bonus energia" per gli interventi sugli edifici esistenti. Cedolare secca Nel quadro B, dove vanno indicati i redditi da fabbricati, trovano posto due nuove colonne per segnalare l'adozione della cedolare secca. In dettaglio, nella colonna 5 viene indicato un codice che individua la percentuale del canone riportata in quella successiva: l'85% (o il 75%), in caso di tassazione ordinaria, il 100% dell'affitto percepito se si è scelto il regime della cedolare secca. I nuovi codici sono stati introdotti per attirare l'attenzione del contribuente e ridurre così il numero di errori in fase di compilazione del modello.
Da quest'anno, è stato soppresso per le ristrutturazioni, l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (Cop). Basta riportare i dati identificativi dell'immobile nella sezione del quadro E, creata a tale scopo. Nessun problema, ovviamente, per chi ha già inviato la comunicazione al Cop, a sua disposizione troverà un'apposita casella da barrare. Riduzione dell'acconto Il 5 per mille tutela anche ambiente e cultura Debutta il contributo di solidarietà CUD 2012 L'Agenzia delle Entrate ha approvato la certificazione unica “CUD 2012”, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione:
Armando Tranquilli 18-01-12 Tags: Consulenza tributaria e fiscale on line - Questo articolo è stato commentato 0 volte Vuoi aggiungere anche tu un commento? Clicca qui |
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