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Agenzia Entrate, comunicazione Iva transazioni paesi black list

Agenzia Entrate, comunicazione Iva transazioni paesi black list

L’Agenzia delle Entrate, in vista dell’ormai prossima scadenza del 2 novembre 2010,  con la Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria gli elenchi riepilogativi per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, di soggetti passivi IVA italiani con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (black list)(art.1, del D.L. n. 40/2010).

 Ambito soggettivo

Sono tenuti all’obbligo in commento i soggetti passivi IVA, ossia in linea generale tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professioni. La circolare n. 53/E/2010 ha chiarito che sono tenuti all’obbligo in commento anche:

  • i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia che realizzano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato con operatori economici stabili in Paesi black list;
  • il rappresentante fiscale nominato in Italia da soggetti non residenti, limitatamente alle operazioni attive e passive territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato realizzate, per conto del soggetto rappresentato, con operatori economici stabili in Paesi black list;
  • le stabili organizzazioni in Italia di soggetti passivi IVA non residenti relativamente alle operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che la stessa realizza con operatori economici stabili in Paesi black list. Affinché ricorra l’obbligo di comunicazione in parola, la controparte con la quale il soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deve essere un operatore economico avente sede, residente o domicilio nei Paesi black list.

Operatore economico è colui che esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dalla scopo o dai risultati dell’attività, ai sensi dell’art. 9, co. 1 della direttiva 2006/112/CE.
 

Sono esonerati invece da tale obbligo:

  • i soggetti che si avvalgono del regime dei c.d. “contribuenti minimi”;
  • i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive .

 

Ambito oggettivo

La circolare chiarisce che sono oggetto di comunicazione anche:

  • le importazioni;
  • le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nel territorio dello Stato ai fini IVA rese ad operatori economici stabiliti in Paesi black list (art. 7-ter; 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies D.P.R. n. 63371972);
  • le prestazioni di servizi acquisite da operatori economici stabiliti in Paesi black list, prive del requisito della territorialità;
  • le operazioni intercorse con il rappresentante fiscale o la stabile organizzazione di un operatore economico stabilito in un Paese black list nominato o situata in un Paese non incluso fra quelli a fiscalità privilegiata. Paesi black list.

I Paesi black list sono quelli contemplati nei D.M. 4 maggio 1999 , D.M. 21 novembre 2001, Decreto Ministeriale del 22 marzo 2002.

L’obbligo di comunicazione in commento ricorre quanto l’operatore economico ha sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato in una sola delle due liste ed indipendentemente dalla sua natura giuridica e dall’attività svolta.

Tra i paesi a fiscalità privilegiata si evidenzia che sono presenti paesi territorialmente vicini all'Italia quali: San Marino, Svizzera, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, Lussenburgo.

Ad esempio, è tenuto all’obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico stabilito in Svizzera anche qualora non si tratti di società non soggetta alle imposte cantonali e municipali, quale la società holding, ausiliaria e di domicilio di cui all’art. 3, n. 14), del D.M. 21 novembre 2001.

 

Periodicità e termini di presentazione

La presentazione del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate va fatta esclusivamente in via telematica ed entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

La prima scadenza è quella del 2 novembre 2010 ed è relativa alle operazioni relative ai mesi di luglio ed agosto.

L’Agenzia ha, infine, precisato che per stabilire se il periodo di riferimento è mensile o trimestrale - ossia per verificare il superamento della soglia di € 50.000 per categoria di operazione - occorre fare riferimento alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi registrate nei 4 trimestri precedenti.

Il momento rilevante per determinare in quale periodo comprendere le operazioni da segnalare è quello, in generale, della data di registrazione delle stesse (nei registri Iva oppure, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie).

 

Sanzioni

L’omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti è punita con la sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.065, elevata al doppio.

Al ricorrere di tali fattispecie non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico nel caso di concorso di violazioni o di continuazione, pertanto ciascuna violazione soggiace alla pena ad essa prevista secondo le regole del cumulo materiale.

Elenco paesi Black List contemplati dal D.M. 4 maggio 1999
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).

 Elenco paesi Black List contemplati dal D.M. 21 novembre 2001:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba,Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche,Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia,Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine,Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Armando Tranquilli

22-10-10

Tags: Formazione e comunicazione -

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