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Appello incidentale e contributo unificato
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che è dovuto il contributo unificato per un appello incidentale, da parte del contribuente, nella stessa misura in cui risulta versato dall’Amministrazione finanziaria in sede di presentazione dell’appello principale, nonostante lo scaglione di riferimento per il pagamento del predetto contributo dei due atti sia il medesimo. Questa è l’indicazione emersa nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, a seguito di una risposta fornita dal Ministero delle Finanze ad esito di uno specifico quesito. Si ricorda che il diritto processuale tributario stabilisce che la parte nei cui confronti è stato proposto l’appello deve costituirsi in giudizio, qualora intenda svolgere un ruolo attivo nel procedimento di merito di secondo grado. L’appellato può tuttavia proporre, nel rispetto ed attraverso le stesse modalità e nei medesimi termini dell’art. 23, D.Lgs. n. 546/1992 (Costituzione in giudizio della parte resistente), mediante l’atto di controdeduzioni, appello incidentale. Tale atto può essere presentato soltanto dalla parte che ne abbia interesse, nei limiti in cui sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado. L’appello incidentale è un atto processuale che quindi si colloca all’interno di un altro procedimento, incardinatosi tramite la notifica effettuata dall’appellante “principale”, momento che già determina la pendenza del processo e rinvia al deposito degli atti di costituzione il perfezionamento del rapporto processuale. Il contributo unificato trova applicazione per tutti i ricorsi notificati successivamente al 7 luglio 2011, che rappresenta la data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, prescindendo dalla data del deposito in Commissione tributaria. Nel processo tributario, per valore della lite si intende l’importo del solo tributo, senza computare interessi e sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dal loro importo. La circolare n. 1/DF del Ministero delle Finanze ha esposto le prime istruzioni operative sulle modalità di applicazione e versamento del contributo unificato. Dopo il giudizio di primo grado, l’Amministrazione finanziaria appella la sentenza limitatamente al valore di 120.000 euro prenotando “a debito” 500 euro di contributo unificato, in forza del suindicato range di riferimento. Nonostante quanto indicato, non può però sfuggire che, in forza di un valore della causa di 200.000 euro, l’erario incassa non il contributo previsto dal relativo scaglione ma il doppio dell’importo dovuto poiché gli appelli (principale ed incidentale) riguardano due parti processuali distinte, sebbene il valore della controversia non subisca alcuna modifica nel suo valore complessivo in quanto non vi sarebbe alcun ampliamento “complessivo” proposto dal contribuente. 19-02-12 Tags: Contenzioso tributario on line - Questo articolo è stato commentato 0 volte Vuoi aggiungere anche tu un commento? Clicca qui |
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