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Appello incidentale e contributo unificato

Appello incidentale e contributo unificato

L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che è dovuto il contributo unificato per un appello incidentale, da parte del contribuente, nella stessa misura in cui risulta versato dall’Amministrazione finanziaria in sede di presentazione dell’appello principale, nonostante lo scaglione di riferimento per il pagamento del predetto contributo dei due atti sia il medesimo.

Questa è l’indicazione emersa nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, a seguito di una risposta fornita dal Ministero delle Finanze ad esito di uno specifico quesito.

Si ricorda che il diritto processuale tributario stabilisce che la parte nei cui confronti è stato proposto l’appello deve costituirsi in giudizio, qualora intenda svolgere un ruolo attivo nel procedimento di merito di secondo grado. L’appellato può tuttavia proporre, nel rispetto ed attraverso le stesse modalità e nei medesimi termini dell’art. 23, D.Lgs. n. 546/1992 (Costituzione in giudizio della parte resistente), mediante l’atto di controdeduzioni, appello incidentale. Tale atto può essere presentato soltanto dalla parte che ne abbia interesse, nei limiti in cui sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado.
Nello specifico, l’art. 54 (Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale) del D.Lgs n. 546/1992 disciplina l’istituto dell’appello incidentale.

L’appello incidentale è un atto processuale che quindi si colloca all’interno di un altro procedimento, incardinatosi tramite la notifica effettuata dall’appellante “principale”, momento che già determina la pendenza del processo e rinvia al deposito degli atti di costituzione il perfezionamento del rapporto processuale.
L’aspetto cronologico rappresenta in via principale il criterio distintivo tra i due appelli, laddove è definito “appello principale” il gravame che, per primo, viene notificato alla controparte ed è appello “incidentale” il gravame che si concretizza per mezzo dell’apposito atto depositato in sede di costituzione, quest’ultimo senza necessità di notifica alcuna.

Il contributo unificato trova applicazione per tutti i ricorsi notificati successivamente al 7 luglio 2011, che rappresenta la data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, prescindendo dalla data del deposito in Commissione tributaria.
L’ammontare del contributo unificato è commisurato al valore della controversia e l’imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario.

Nel processo tributario, per valore della lite si intende l’importo del solo tributo, senza computare interessi e sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dal loro importo. 
 

La circolare n. 1/DF del Ministero delle Finanze ha esposto le prime istruzioni operative sulle modalità di applicazione e versamento del contributo unificato.
Il Ministero delle Finanze si è occupato dell’ipotesi in cui, in sede di appello, la somma del valore della controversia, ai fini del contributo unificato, dell’appello principale e di quello incidentale rientrino nel medesimo scaglione di riferimento del contributo unificato. Il caso era dell’ipotesi di una controversia di valore pari a 200.000 euro, con applicazione del contributo unificato per 500 euro, facendo riferimento allo scaglione di riferimento: 75.000 euro - 200.000 euro.

Dopo il giudizio di primo grado, l’Amministrazione finanziaria appella la sentenza limitatamente al valore di 120.000 euro prenotando “a debito” 500 euro di contributo unificato, in forza del suindicato range di riferimento. 
Contestualmente alla notifica dell’appello principale, si è ipotizzato che il contribuente presenti appello incidentale per un valore della controversia pari a 80.000 euro. Il quesito concerne l’eventuale versamento del contributo unificato da parte di quest’ultimo per un importo pari a 500 euro, tenuto conto che il relativo ammontare sarebbe rientrato nel medesimo scaglione per il quale l’Amministrazione finanziaria appellante aveva già prenotato a debito il contributo unificato.
La risposta del Ministero delle Finanze ha sancito che il contribuente è in ogni caso tenuto a versare il contributo unificato commisurato alla parte del valore della sentenza di primo grado, pari ad 80.000 euro, oggetto dell’impugnativa in via incidentale.

Nonostante quanto indicato, non può però sfuggire che, in forza di un valore della causa di 200.000 euro, l’erario incassa non il contributo previsto dal relativo scaglione ma il doppio dell’importo dovuto poiché gli appelli (principale ed incidentale) riguardano due parti processuali distinte, sebbene il valore della controversia non subisca alcuna modifica nel suo valore complessivo in quanto non vi sarebbe alcun ampliamento “complessivo” proposto dal contribuente.
 

19-02-12

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