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Beni aziendali in uso ai soci e familiari
 L’articolo 2, comma 36-sexiesdecies , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto una nuova ipotesi di tassazione per l'uso dei beni fittiziamente intestati all'impresa, facendo rientrare nella categoria dei redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.
A tale prposito, il legislatore introduce la nuova fattispecie impositiva in esame, modificando l'art. 67 del T.U.I.R. e aggiungendo la lett. h-ter), al fine di di porre un freno al fenomeno dell'intestazione fittizia di beni a "società di comodo" per coprire il mero utilizzo personale degli stessi da parte dei soci persone fisiche o dei loro familiari.
I familiari dell'imprenditore individuale, possono essere così individuati, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del T.U.I.R.:
- coniuge,
- parenti entro il terzo grado, e
- affini entro il secondo grado.
La norma fa generico riferimento alla "concessione in godimento di beni dell'impresa", appare chiaro che l'utilizzatore debba avvalersi dei beni a fini personali o per esigenze della propria famiglia, non risulta altrettanto chiaro invece se l'utilizzo debba essere continuativo o se risulti sufficiente anche un uso saltuario del bene concesso in godimento.
Trattamento tributario dei costi per l'azienda
La norma stabilisce al comma 36-quaterdecies che: "I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile". La norma in tal modo mira a combattere il fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari dell'imprenditore,beni relativi all'impresa per un corrispettivo inferiore al valore di mercato.
Dal momento che la norma fa riferimento ai beni dell'impresa, se ne può escludere l'applicazione alle società semplici e ai loro soci visto che, come noto, le prime non sono soggetti imprenditoriali.
E' stato segnalato che per le società di persone può porsi un problema di doppia tassazione, infatti l'indeducibilità dei costi determina un aumento del reddito imponibile del socio tassato per trasparenza, il quale a sua volta in quanto utilizzatore del bene deve assoggettare a tassazione anche la differenza tra valore di mercato del diritto di godimento e corrispettivo annuo, da cui la doppia tassazione
L'applicazione delle nuove disposizioni non riguarda i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e loro familiari.
Il legislatore introduce un altro deterrente per scoraggiare l'intestazione fittizia di beni a società, che è quello della tassazione in capo al socio o familiare utilizzatore della differenza tra valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito.
Naturalmente il corrispettivo dell'operazione deve essere parametrato al valore di mercato del diritto di godimento, che andrà determinato con riferimento a prezzi o corrispettivi mediamente praticati in condizioni di libera concorrenza (art. 9, comma 3, del T.U.I.R.).
La differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene costituisce, per le persone fisiche che usufruiscono del bene per esigenze proprie o della propria famiglia, un reddito diverso che va dichiarato nel Modello UNICO PF, Quadro RL (Altri redditi).
Obbligo di comunicazione all'Agenzia Entrate
La norma stabilisce: "Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione.
Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 % della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies.
Nell'ipotesi in cui, invece, l'impresa riprenda a tassazione i costi relativi al bene concesso in godimento e il soggetto utilizzatore assoggetti ad imposizione la differenza tra valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito, la sanzione applicabile per l'omessa comunicazione o la trasmissione di dati non veritieri o incompleti, è quella residuale da euro 258 a euro 2.065.
Beni aziendali in uso ai soci e riflessi sull'attività di controllo da Spesometro
Il comma 36-septiesdecies stabilisce: "L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società".
Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito l?agenzia delle Entrate terrà conto dei beni, delle spese per l'acquisto e la gestione degli stessi nonché di ogni ulteriore forma di finanziamento o capitalizzazione della società.
Entrata in vigore
Il comma 36-duodevicies stabilisce: "Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quindi per le società con esercizio coincidente con l'anno solare dal 1° gennaio 2012. Tuttavia nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies".
Armando Tranquilli
16-01-12
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Consulenza tributaria e fiscale on line -
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