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Cassazione, compensazione delle spese di giudizio motivata
La Corte di Cassazione, sez. II, con ordinanza 27/09/2010, n. 20324 ha stabilito che, la compensazione delle spese di giudizio può essere disposta, qualora non sussista reciproca soccombenza, solo previa esplicita indicazione dei giusti motivi ravvisati dal giudice di merito. L'ordinanza favorevole al ricorso di un cittadino contro la sentenza del giudice di pace di Roma che, pur accogliendo l’opposizione proposta per impugnare la cartella esattoriale notificata da Equitalia Gerit Spa, aveva compensato tra le parti le spese di lite, ribadisce un principio già previsto dall’art. 92 c.p.c.. L'art. 92 c.p.c..prevede, la possibilità di compensare le spese di lite solo in caso di reciproca soccombenza o di giusti motivi "esplicitamente indicati nella motivazione". La Cassazione quindi sancisce l’illiceità della mancata liquidazione delle spese in favore della parte vincitrice in assenza di reciproca soccombenza e di motivazione sulla concorrenza di giusti motivi. A.T. 18-10-10 Tags: Contenzioso tributario on line - Questo articolo è stato commentato 0 volte Vuoi aggiungere anche tu un commento? Clicca qui |
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