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Compensi all'amministratore, deducibilita' fiscale
La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 agosto 2010 n. 18702, offre un’interpretazione dell’art. 62 del c.d. “vecchio” TUIR (in vigore cioè fino al 31 dicembre 2003) in relazione alla deducibilità dei compensi erogati all’Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione da parte delle società di capitali. Secondo la Corte, il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo citato “esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone” e, allo stesso tempo, “non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali. ... il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore individuale, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione”. La posizione assunta dalla Suprema Corte suscita forti perplessità per una serie di motivi. In primo luogo, occorre segnalare che secondo la dottrina è sempre stato pacifico che l’art. 62 comma 3 del “vecchio” TUIR, anche se riferito alla deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori della società in nome collettivo e in accomandita semplice, potesse essere riferito anche ai soggetti IRPEG. Ciò in dipendenza del richiamo operato dall’art. 95 comma 1 del “vecchio” TUIR che consentiva di applicare la disciplina relativa alla determinazione del reddito d’impresa delle società di persone anche alle società di capitali. Si segnala, poi, che con la ris. n. 158 del 27 maggio 2002, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 62 comma 2 citato, riguardante l’indeducibilità dei compensi per il lavoro prestato dall’imprenditore, si rivolge “al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all’impresa esercitata in forma collettiva”. La tesi dell’Agenzia delle Entrate, quindi, sembra presentarsi opposta a quella sostenuta dalla Corte di Cassazione. L’Amministrazione evidenzia, infatti, richiamando la precedente RM 26 giugno 1979, prot. 876, che il principio è tanto più evidente “nel caso di una società di capitali che, essendo soggetto giuridicamente e tributariamente autonomo rispetto ai soci che vantano quote di partecipazione al suo capitale sociale, si trova nella condizione oggettiva di soggetto-terzo che, come tale, può richiedere prestazioni tecnico-professionali ai propri soci”. 01-09-10 Tags: Consulenza tributaria e fiscale on line - Questo articolo è stato commentato 0 volte Vuoi aggiungere anche tu un commento? Clicca qui |
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