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Diritti Camera di Commercio 2011
Il 3 giugno 2011 è stato pubblicato con Gazzetta ufficiale n. 127 il decreto interministeriale del 21 aprile con il quale sono stati fissati gli importi da versare, in corrispondenza del termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che quest’anno, con proroga arrivata con il Dpcm del 12 maggio (nella GU n. 111 del 14 maggio) slitta al 6 luglio. Il diritto riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nell’apposito Registro tenuto presso la Cciaa al 1/01/2011. In caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio. In seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 23/2010 alla legge 580/1993 che, all’articolo 18, disciplina il finanziamento alle Camere di commercio, cambia il sistema di determinazione della misura del diritto annuale e, di conseguenza, anche la quantificazione della stessa misura, per le società semplici (agricole e non) e per quelle costituite tra avvocati (articolo 16, comma 2, Dlgs 96/2001), iscritte nella sezione speciale. Infatti dal 2011 questi soggetti pagheranno il tributo in base al risultato del fatturato relativo all’esercizio precedente e non più in misura fissa. I diritti per alcuni iscritti sono le stesse dello scorso anno, in particolare quelle che riguardano i soggetti non coinvolti dalle modifiche normative arrivate con il Dlgs 23/2010, altre necessariamente stabilite per la prima volta e sono:
La quota dovuta alla competente Camera di commercio, per il 2011, dalle imprese “principali” già iscritte nella sezione ordinaria del Registro, va calcolata, partendo dalla misura fissa di 200 euro, in base al “giro d’affari” realizzato l’anno scorso, come risulta dalla dichiarazione Irap.
Armando Tranquilli 20-06-11 Tags: Consulenza contabile ed amministrativa on line - Questo articolo è stato commentato 0 volte Vuoi aggiungere anche tu un commento? Clicca qui |
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