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Diritti Camera di Commercio 2011

Diritti Camera di Commercio 2011

Il 3 giugno 2011 è stato pubblicato con Gazzetta ufficiale n. 127 il decreto interministeriale del 21 aprile con il quale sono stati fissati gli importi da versare, in corrispondenza del termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che quest’anno, con proroga arrivata con il Dpcm del 12 maggio (nella GU n. 111 del 14 maggio) slitta al 6 luglio.

Il diritto riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nell’apposito Registro tenuto presso la Cciaa al 1/01/2011.

 In caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
Le nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria, invece, devono un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, cioè 40 euro. L’importo scende a 18 euro, se la “casa madre” è nella sezione speciale, e sale a 110 nel caso in cui si tratta di nuove succursali di aziende con sede principale all’estero.

In seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 23/2010 alla legge 580/1993 che, all’articolo 18, disciplina il finanziamento alle Camere di commercio, cambia il sistema di determinazione della misura del diritto annuale e, di conseguenza, anche la quantificazione della stessa misura, per le società semplici (agricole e non) e per quelle costituite tra avvocati (articolo 16, comma 2, Dlgs 96/2001), iscritte nella sezione speciale.  Infatti dal 2011 questi soggetti pagheranno il tributo in base al risultato del fatturato relativo all’esercizio precedente e non più in misura fissa.
Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria passano da un importo variabile a uno fisso.
La novità di maggior rilieo comunque è rappresentata dal pagamento del diritto anche a carico degli iscritti al solo REA. L’anno in corso è il primo in cui gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) sono obbligati al pagamento, in misura fissa. Sono iscritti al Rea: associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente.

I diritti per alcuni iscritti sono le stesse dello scorso anno, in particolare quelle che riguardano i soggetti non coinvolti dalle modifiche normative arrivate con il Dlgs 23/2010, altre necessariamente stabilite per la prima volta e sono:

  • 30 euro per gli iscritti al Rea
  • 200 euro per le nuove società semplici “non agricole” e “tra avvocati”
  • 100 euro per le nuove società semplici agricole (le cui sedi secondarie costituite nel 2011 versano, quindi, 20 euro).
     

La quota dovuta alla competente Camera di commercio, per il 2011, dalle imprese “principali” già iscritte nella sezione ordinaria del Registro, va calcolata, partendo dalla misura fissa di 200 euro, in base al “giro d’affari” realizzato l’anno scorso, come risulta dalla dichiarazione Irap.

fatturato
 
importo dovuto
oltre euro
fino a euro
 
 
100.000
200,00
100.000
250.000
200 + 0,015% della parte eccedente 100.000
250.000
500.000
222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000
500.000
1.000.000
 225 + 0,010% della parte eccedente 500.000
1.000.000
10.000.000
305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
10.000.000
35.000.000
1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000
35.000.000
50.000.000
2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
50.000.000
---
2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000
(fino a un massimo di 40.000)
     
 

Armando Tranquilli

20-06-11

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