L'Inps con circolare n. 108 del 9 agosto 2010 chiarisce le novità introdotte dal D.L. 78/2010. Infatti a decorrere dal 31 maggio 2010, è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività' economica”, che apporta importanti novità alle procedure di recupero dei crediti dell'Inps.
Nella circolare si legge che la disposizione si inquadra nella logica dell’intera manovra ed è finalizzata ad indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.
La semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio, attuato attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con natura di titolo esecutivo, associata alla previsione di nuove e più intense forme di cooperazione tra l’Istituto e gli Agenti stessi, assicura una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria. Il nuovo sistema di riscossione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011 e interesserà le modalità di recupero di tutti crediti accertati a partire dalla predetta data, anche di competenza di periodi antecedenti al 2011.
L'Inps chiarisce che l’art. 24, co. 4, nel regolare il caso del ricorso amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, proposto prima dell’iscrizione a ruolo, ha stabilito che l’iscrizione stessa può essere effettuata solo dopo la decisione dell’organo amministrativo adito (comitati regionali o centrali), fatta salva la necessità di garantire il rispetto dei termini di decadenza fissati al comma 1, del successivo art. 25.
L’art. 25, comma 2, in pendenza di gravame amministrativo proposto dopo l’iscrizione a ruolo, prevedeva una mera “facoltà” discrezionale degli Enti previdenziali in ordine alla possibilità di sospendere l’attività di recupero dell’A.d.R. subordinatamente alla notifica, a quest’ultimo ed al contribuente, della motivazione posta a base del provvedimento stesso.
L’abrogazione dell’art.25, co. 2, comporta che, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l’Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti.
Al contrario, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità, le comunicazioni agli Agenti della Riscossione dei provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amministrative (es. crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora cartellati e/o notificati, etc.) o giudiziarie (es. ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella etc.).
Alla luce del nuovo sistema delineato, si sottolinea la necessità che vengano rispettate le disposizioni impartite dall’Istituto per la tempestività dell’istruttoria e gestione dei ricorsi agli organi centrali e periferici. Ciò al fine di evitare che il provvedimento eventualmente modificato a seguito di decisione del ricorso possa essere posto in esecuzione nelle more della decisione stessa e si possa creare un disservizio al contribuente e un danno all’immagine dell’Istituto.
L’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che gli Enti Previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori.
Il comma 12, dell’art. 38, ha stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
Tale previsione che sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, consente all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Quale disposizione di servizio ultima infine, nella circolare si legge che, le sedi dovranno avviare un’immediata attività di ricognizione delle evidenze degli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni per i quali si procederà all’immediata iscrizione a ruolo.
E' stata notificata il 28.12.2011 a mia madre una cartella esattoriale emessa nei confronti della ditta individuale di mio padre (deceduto), ditta tra l'altro cancellata dal registro delle imprese dopo il decesso di mio padre avvenuto nel 2004. Posso impugnare la cartella eccependo in via preliminare l'inesistenza nullità della stessa poichè emessa nei confronti di una ditta estinta e comunque notificata a mia madre e non già impersonalmente e collettivamente agli eredi? Grazie ... » Leggi la risposta
Lo stock di patrimonio di ciascun cittadino ed azienda italiana è sotto la lente del ministero delle finanze. Ciascuno dovrà essere nella condizioni di poter giustificare ciò d ...» Leggi tutto