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L'amministratore risponde per beni in custodia

L'amministratore risponde per beni in custodia

La Cassazione penale con sentenza del 03/06/2010, n. 20795, stabilisce che risponde penalmente chi vende i beni dell'azienda pignorati. Il comportamento adottato in questo caso integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice l'amministratore della società debitrice che vende i beni pignorati affidati alla sua custodia.

Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte l’Autorità giudiziaria aveva pignorato un mixer di vernici; successivamente la società era stata ceduta trasferendo tutti i beni, compreso il bene pignorato, presso un’altra società, per cui l’Ufficiale giudiziario non ha potuto riscontrare la presenza del bene pignorati accedendo nei locali dove l’oggetto del pignoramento doveva essere custodito.

A tal proposito si ricorda in merito che il terzo comma dell’art. 388 c.p. punisce con la reclusione fino a un 1 anno e con la multa fino a 309 euro “chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo” nonché il “proprietario” che commetta il fatto su una cosa affidata alla sua custodia o il “custode” che lo compia “al solo scopo di favorire il proprietario”.

Inoltre, a norma dell’art. 388 comma 4 c.p., si applicano la reclusione da 2 mesi a 2 anni e la multa da 30 a 309 euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da 4 mesi a 3 anni e la multa da 51 a 516 euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

La Suprema Corte ha ritenuto che la vendita di un bene pignorato, seguita dalla materiale consegna del medesimo, possa integrare il concetto di “sottrazione” poiché con il pignoramento si origina un vincolo giuridico di indisponibilità, a favore del creditore pignorante, gravante sul bene del debitore esecutato, che impedisce allo stesso di sottrarre, distruggere o deteriorare il bene pignorato e, in generale, di disporne giuridicamente.

A.T.

02-09-10

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