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Limite all'uso del contante - Speciale

Limite all'uso del contante - Speciale

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011, hanno cambiate ancora una volta, modificandone il limite a € 1.000,00, le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Le regole all’uso del contante sono sempre le stesse già applicate, la norma ha solo modificato l’importo limite all’uso del contante che passa da € 2.500,00 ad € 1.000,00.
Il nuovo limite è entrato in vigore dal 6 dicembre 2011. Tuttavia per espressa previsione normativa non verranno irrogate sanzioni per tutte le operazioni effettuate oltre il limite, dei 999,99, fino al 31 dicembre 2011. Quindi di fatto la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

NUOVO LIMITE, VECCHIE REGOLE
E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro, significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per cui il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici.
Superata la soglia dei 999,99, non può più essere utilizzato il contante, ma solo mezzi tracciati da intermediari autorizzati, quali assegni, bonifici, R.i.d. ecc.

PAGAMENTI OLTRE IL LIMITE
Gli assegni bancari, postali, circolari, vaglia postali e cambiari, emessi per importi pari o superiori ad € 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (ad es. a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000,00. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo limite, sono estinti dal portatore, ovvero il
loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.
E' fatta salva la possibilità di versamento in contanti nelle mani dell’ufficiale giudiziario.
Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica.

NESSUN LIMITE AI PRELEVAMENTI E VERSAMENTI
Nessun limite è invece imposto ai prelevamenti o versamenti sui propri conti (o altrui con apposita delega) presso gli sportelli bancari o postali.
A seguito del riscontro di un aumento delle segnalazioni di irregolarità provenienti da aziende di credito il Dipartimento del Tesoro del MEF, nella Circolare 4.11.2011 ha ribadito che “le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49”.
Di conseguenza un’azienda di credito che riscontra l’effettuazione di un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a € 1.000 non deve inviare la prescritta comunicazione al MEF. Ad esempio: l’amministratore unico di una srl effettua periodicamente dei prelevamenti per contanti dal c/c aziendale di circa € 4.000 da versare in cassa per rimborsare le spese fatte dai dipendenti, documentate da nota spese, singolarmente di importo inferiore al limite di € 1.000,00.
La situazione sopra descritta non rappresenta una violazione alla limitazione dell’uso del denaro contante. Di conseguenza la banca non dovrà effettuare la prescritta comunicazione al MEF.
Nonostante ciò tuttavia, per motivi di carattere fiscale, è sconsigliabile adottale la pratica descritta nell’esempio, è invece opportuno effettuare tutti i pagamenti aziendali con strumenti trasparenti e tracciabili.

OPERAZIONI FRAZIONATE
L’art. 1, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che si intende “operazione frazionata” “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto (1.000,00 euro, ndr), posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. E’ la norma stessa, quindi, che fornisce la definizione di “operazione frazionata”, prevedendone una classificazione assoluta (operazioni nei sette giorni) ed una “residuale”, demandata cioè alla valutazione caso del caso della sussistenza degli elementi che inducano a ritenerla tale. Il caso di scuola, per fare un esempio, di “operazione frazionata” è quello del pagamento per acconti di una fattura di importo superiore alla soglia.
Si pensi al seguente esempio: totale fattura euro 3.000,00 che viene pagata mediante tre diversi pagamenti in data 30.9.2011, 31.10.2001 e 30.11.2011.
In tal caso si configura, se non previsto contrattualmente il pagamento alle tre scadenze indicate fin dall’origine, una “operazione frazionata”, non ammessa dalla legge, se anche una sola rata (ancorché sia sotto la soglia di euro 1.000,00) viene pagata in contanti (e le altre due, ad esempio, con bonifico bancario).
Il Ministero dell'Economia con parere n. 28107 dell'8/4/2009 nel parere formulato ai notai, non è ravvisabile la violazione del divieto, nel caso in cui il trasferimento considerato nel suo complesso sia il risultato della addizione di operazioni sostanzialmente distinte e differenziate, quali ad esempio singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry, oppure pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa, come capita per il pagamento del corrispettivo di somministrazioni, o ancora nell'ipotesi di pagamenti distinti in conseguenza di un preventivo accordo contrattuale tra le parti (pagamento a rate). Quindi per non incappare in tale divieto occorre che le parti siano lungimiranti e trasparenti fin dall’inizio e prevedano contrattualmente un pagamento rateale a scadenze ben precise. Tale previsione dovrà risultare da atto scritto affinché sia opponibile. Pertanto, nell’esempio proposto sopra, se il pagamento alle tre scadenze indicate risulta contrattualmente pattuito fin dall’origine, il debitore potrà pagare in contanti anche tutte e tre le rate alle scadenze prestabilite senza incorrere in violazione alcuna.
Si consiglia comunque di limitare a casi sporadici il pagamento rateale in contanti e comunque sottoscrizione di un contratto per iscritto e specifica delle modalità di pagamento anche in fattura.

CONTABILIZZAZIONE IN PARTITA DOPPIA
Nella tenuta della contabilità ordinarie si dovrà porre particolare attenzione alle modalità con cui vengono pagate le fatture. Possono essere pagate o incassate per contanti, solo quelle fatture, o documenti di spesa, sotto la soglia di € 1.000,00.

SANZIONI ED OBLAZIONE
La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile va dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
La sanzione amministrativa pecuniarie minima è di 3.000,00 euro.
Va segnalato che, in casi di  sanzioni per violazioni di tali norme, chi ha commesso l’illecito ha la possibilità di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione tramite l’istituto dell’oblazione, che consiste nel pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
 

Armando Tranquilli

04-01-12

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