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Manovra, abrogata la sospensiva nel processo tributario

Manovra, abrogata la sospensiva nel processo tributario

Abrogare, senza far troppo clamore. Questo sembra essere stato l'adagio che ha animato la norma della manovra anti crisi, nella parte in cui, di fatto, abroga un istituto a garanzia del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito, qual'è quello della sospensiva nel processo tributario. Ma andiamo con ordine.

L'art. 38, comma 9) del D. Lgs. 78/2010 modifica l’art.47 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 (sospensione della riscossione in pendenza di giudizio), nel seguente modo:

  • il comma 1 recita: “Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione per un periodo massimo di centocinquanta giorni dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altri parti e depositata in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22”;
  • il comma 7 recita: “Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione”.


Le stesse modifiche, inoltre, sono state apportate all’art. 24 del D.Lgs. n. 26/02/1999 n. 46 in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
 

La nuova norma sulla sopensiva, quindi consentirà al contribuente colpito da atto d'accertamento o di riscossione, una sospensione del pagamento per massimo cento cinquanta giorni. Dopo di che il contribuente dovrà pagare ed attendere con pazienza la fissazione della prima udienza, per la quale molto probabilmente passeranno degli anni.

Porre un limite di centocinquanta giorni al termine di sospensione della esecuzione dell'atto oggetto di contenzioso, in considerazione dei tempi biblici della nostra giustizia tributaria in Italia, significa di fatto voler prendere la scorciatoia dell'incasso a tutti i costi dell'accertato.

Un provvedimento di questo genere, anche se animato dalle buone intenzioni di volere ridurre i tempi medi che intercorrono dall'accertamento all'incasso del tributo, non solo è illegittimo, ma sopratutto intacca fortemente il rapporto di fiducia tra il cittadino contribuente e l'erario.

In un sistema in cui le cartelle pazze sono tutt'altro che un'eccezione, imporre un limite quale quello previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 78/2010, ad un istituto cosi importante, quale valvola di sfogo per le inefficienze della macchina amministrativa, significa voler mettere il contribuente con le spalle al muro.

Se l'intento era quello di accorciare i tempi della riscossione a tutti i costi, indipendentemente dalla legittimità dell'atto, allora questo è il provvedimento giusto. 

Tuttavia confidando con ottimismo, nel buon senso del legislatore, auspichiamo un sostanziale ripensamento in sede di conversione del decreto, a beneficio della ammini.

Armando Tranquilli (Dottore Commercialista in Roma)

10-06-10

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