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Nuove società semplificate a responsabilità limitata

Nuove società semplificate a responsabilità limitata

Il provvedimento normativo in tema di “liberalizzazioni” varato dal Governo prevede la possibilità di costituire un nuovo tipo di s.r.l. c.d. “semplificata”.
La norma ha previsto l'introduzione dell’art. 2463-bis che dispone quanto segue:
Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.
Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di
cui all’art. 2463.
Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.”
Naturalmente le semplificazioni previste per le società S.S.R.L. sono:

  • ammontare del capitale (previsto nel minimo di un euro);
  • formalità di costituzione.

La disposizione tende a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

La costituzione della nuova società a responsabilità limitata semplificata non prevedendo l’intervento del notaio per la redazione dell’atto costitutivo avverrà mediante la comunicazione unica al Registro delle Imprese, senza oneri relativi ai diritti di bollo e di segreteria.
Si ricorda sempre in tema di semplificazioni, forse più apparenti che reali, che dal 1° gennaio 2012 le società a responsabilità limitata senza obbligo di collegio sindacale potranno redigere il bilancio di esercizio secondo un nuovo schema semplificato, alternativo rispetto a quello in forma ordinaria e in forma abbreviata.
Il nuovo schema di bilancio dovrà essere definito nella sua struttura con apposito Decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 marzo 2012.

Si rimane fiduciosi in attesa che l'auspicato bilancio super semplificato, costituisca un vero intervento semplificativo, nella giugna di adempimenti a cui sono soggette le società, anche se tutto ciò mal si concilia con alcuni dei principi fondamentali da adottare per la redazione di un bilancio, ad esempio quello della chiarezza.

Armando Tranquilli

24-01-12

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