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Pagamenti in contante dai 2.500 euro, sanzioni salate

Pagamenti in contante dai 2.500 euro, sanzioni salate

La legge  n. 148/2011 (manovra di Ferragosto) fissa a euro 2.500 la soglia che permette di trasferire tra soggetti diversi denaro in contante senza bisogno di effettuare il trasferimento tramite intermediari finanziari abilitati; di emettere assegni bancari, postali e circolari senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e senza l'apposizione della clausola di non trasferibilità; di mantenere in essere i libretti bancari e postali al portatore.

Per i libretti la legge impone al portatore o all'intermediario finanziario presso il quale è acceso il libretto, di provvedere entro il 30 settembre a chiuderlo o a ridurne il saldo sotto la somma di 2.500 euro. Quindi sono esclusi dai nuovi obblighi le operazioni il cui importo sia inferiore a 2.500 euro, infatti la norma prevede che le limitazioni scattano per somme uguali o superiori a 2.500 euro.
Il mancato rispetto delle regole, in vigore dal 13 agosto 2011, danno luogo a sanzioni salate, tuttavia legge di conversione ha introdotto una mini sanatoria per le violazioni alla soglia antiriciclaggio di 2.500 euro. Infatti chi avesse infranto il limite tra il 13 agosto (data di entrata in vigore della manovra-bis, Dl 138/2011) e il 31 agosto non sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa.

La norma vieta che si possa trasferire tra soggetti diversi, somme in contanti per importi uguali o superiori a 2.500 euro. Il divieto è oggettivo e non tiene conto né della tipologia dell'operazione posta in essere, né dei soggetti coinvolti nell'operazione.

Si può prevedere un'esclusione di applicazione della sanzione quando il trasferimento avviene tra coniugi in comunione di beni. In questo caso, infatti, si può escludere che il trasferimento sia avvenuto tra soggetti giuridicamente diversi.
La disposizione colpisce anche i pagamenti realizzati in più tranche, singolarmente inferiori alla soglia di riferimento, quando il frazionamento appare artificioso. 
Sono esclusi dal divieto i pagamenti plurimi che fanno riferimento a distinte e autonome operazioni, ovvero i pagamenti frazionati perché collegati a specifici contratti (vendite a rate; pagamenti di affitti e salari; pagamenti collegati a contratti di somministrazione). 

La nuova soglia si applica anche per l'emissione di assegni bancari, postali e circolari. L'emissione di assegni per importi pari o superiori a 2.500 euro dovrà avvenire con l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario, nonché della clausola di non trasferibilità.
L'emissione di assegni senza le predette indicazioni per importi uguali o superiori a 2.500 euro, non inficia la validità dell'operazione, ma comporta una sanzione pesante che può arrivare al 40% degli importi oggetto della violazione.

All'entrata in vigore del decreto sulla manovra di Ferragosto i libretti di deposito bancari o postali al portatore attivi, con un importo di saldo superiore a 2.500 euro, dovranno essere estinti definitivamente, ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto alla predetta soglia entro il 30 settembre 2011.

Armando Tranquilli

26-09-11

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