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Reti d'imprese, strumento di agevolazione fiscale

Reti d'imprese, strumento di agevolazione fiscale

Definizione di rete di impresa

La norma prevede che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere (individualmente e collettivamente) la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
 
Il contratto, che può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, deve essere redatto per atto pubblico (o scrittura privata autenticata) ed indicare:
·         il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante;
·         gli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
·         la definizione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune.
 
Nel caso sia istituito un fondo patrimoniale comune, devono essere definiti la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e successivi di ciascun partecipante;
·         la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto;
·         le generalità del soggetto che svolgerà l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto (solo se il contratto ne prevede l'istituzione) e i suoi poteri di gestione e di rappresentanza;
·         le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti.
La nuova agevolazione fiscale a favore delle imprese aderenti alle reti
In sede di conversione del D.L. 78/2010 è stata introdotta una nuova agevolazione fiscale a favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete. In particolare, viene previsto un regime di sospensione d’imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio destinata al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato alla realizzazione entro l'esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma di rete).
 
L'importo che non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa non dovrà essere superiore al milione di euro. Ai fini agevolativi, il programma comune di rete dovrà essere asseverato da organismi dell'associazionismo imprenditoriale.
 
Al riguardo, il legislatore ha inoltre previsto che l'asseverazione possa essere rilasciata dopo aver riscontrato la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese sottoscrittrici. In aggiunta, nella nota integrativa al bilancio dovrà essere data informazione sulla specifica riserva in cui sono accantonati gli utili (vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma comune di rete).
 
L'Agenzia delle Entrate vigilerà sui contratti di rete e sugli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, e potrà revocare gli eventuali benefici indebitamente fruiti.
L’agevolazione opera per gli utili realizzati fino al 31 dicembre 2012, purché accantonati ad apposita riserva.
 
La detassazione rappresenta una sospensione d’imposta temporanea, in quanto gli utili concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva verrà utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o nell’esercizio in cui viene meno l’adesione alla rete.
 
L'agevolazione sarà fruibile solamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all'affare).
 
La definizione delle modalità attuative dell'agevolazione è demandata ad provvedimento direttoriale, che dovrà emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Resta comunque da chiarire, poiché l’obiettivo del programma di rete rimane pur sempre il profitto, in che modo questo verrà dichiarato all’Erario, e da quale soggetto.
 
La rete, infatti, a differenza dei distretti produttivi (che non hanno avuto ancora attuazione), non ha soggettività passiva autonoma, e quindi non dovrebbe esistere una dichiarazione della rete. L’applicazione della nuova agevolazione fiscale è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

06-08-10

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