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Revisione contabile, i Dottori Commercialisti interpretano

Revisione contabile, i Dottori Commercialisti interpretano

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha emanato la Nota interpretativa maggio 2010, sulle funzioni del Collegio Sindacale nelle S.r.l. alla luce del D.Lgs. n. 39 del 2010.


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili si esprime alla luce del D.Lgs. 39, dal 7 aprile 2010 circa l’obbligatorietà della nomina di un organo di controllo interno, il Collegio Sindacale, nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato e in quelle che controllino una o più società obbligate alla revisione legale dei conti, fatti salvi gli obblighi dimensionali sanciti al 2477, comma 2 e 3 del Codice Civile.

Il documento circa le funzioni che possono essere attribuite al Collegio sindacale, suggerisce che l’obbligo di nomina del collegio sindacale da parte delle società a responsabilità limitata tenute alla redazione del bilancio consolidato, sia da intendersi anche come facoltà di conferire l’incarico di revisione legale dei conti in capo al medesimo Collegio. Naturalmente è fatta salva la facoltà ma non l’obbligo, di scegliere di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore esterno. L'interpretazione sembra essere dettata dall'intento di non vessare le piccole e medie imprese con costi crescenti e con complessi rapporti tra organi di controllo. Rimane tuttavia il dubbio, da parte di chi scrive, circa l'opportunità tecnica di una siffatta interpretazione, in termini di qualità del controllo.

La seconda questione affrontata dalla nota è relativa al caso in cui è previsto per legge l’obbligo per le S.r.l. di nominare il Collegio sindacale, riferito alle società che controllano società soggette all’obbligo di revisione legale dei conti. In questo caso occorre verificare, al fine di constatare se sia o meno obbligatoria la nomina di un revisore esterno, se la società controllata sia o meno un ente di interesse pubblico, così come definiti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 39. Infatti solo in quest’ultimo caso infatti risulterebbe obbligatorio affidare la revisione legale dei conti ad un revisore esterno.
 

18-05-10

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