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Riduzione orario a part time, senza convalida
 Più semplice la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a partime. L’articolo 4-noviesdecies, inserito nella legge di stabilità per il 2012 con l’emendamento governativo, modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sancisce che la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale non richiede piu' la preventiva convalida, da parte della Direzione Provinciale del lavoro, dell'effettiva volonta' del lavoratore.
Infatti, il comma 4 dell'art. 22 della legge di stabilità per il 2012 vuol favorire, sempre nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l’utilizzo, nella disciplina dei singoli rapporti di lavoro a tempo parziale, delle c.d. clausole flessibili (quelle clausole che riguardano la collocazione temporale della prestazione lavorativa) e, ma con esclusivo riguardo ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, delle c.d. clausole elastiche (quelle clausole che riguardano l’incremento del numero delle ore lavorate, la variazione della durata della prestazione stessa e anche il ricorso al lavoro supplementare). Tali clausole devono essere previste in un patto scritto a sè stante che può essere anche non contestuale al contratto di lavoro. Sono soppresse le norme che subordinavano l'ammissibilità di tali clausole all'essere esse consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva.
Dunque e' abrogata la norma che subordinava l'efficacia dell'accordo scritto tra le parti di trasformazione del full time in part time alla convalida da parte della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Viene pure ridotto da cinque giorni lavorativi a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato dal datore di lavoro che intenda avvalersi in concreto della clausola elastica o flessibile.
Recita l'art. 22, comma 4, della legge di stabilità per il 2012 (l. 183/2011):
"Al fine di incentivare l’uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse."
E’ tuttavia opportuno evidenziare che nulla è cambiato in ordine alla previsione, dello stesso articolo 5 del D.lgs.61, che per la trasformazione sia necessario l’accordo delle parti, risultante da atto scritto.
Sono, però, i contratti collettivi, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale a stabilire:
- condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
- condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
- i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa."
Armando Tranquilli
26-01-12
Tags:
Consulenza del lavoro -
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