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Riscossione lampo per gli accertamenti dal 1 luglio 2010
Il D.L. n. 78/2010 all’art. 29, comma 1, prevede, a partire dal luglio 2011, l'immediata esecutività degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Quindi in caso di mancato pagamento, l’agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata senza previa iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento. La novità di carattere straordinario, prenderà avvio a partire dagli atti notificati dal 1° luglio 2011 e per i periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. La procedura riguarderà gli avvisi di rettifica e di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. La modifica è finalizzata a potenziare ed accelerare sensibilmente la riscossione delle somme dovute in base ad atti di rettifica o di accertamento, ma tuttavia combinata con la limitazione temporale ai termini di sospensiva alla ricossione nel processo tributario, rischia di comprimere eccessivamente il diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa. Ma vediamo come cambieranno le cose. Oggi le imposte sui redditi e l’IVA corrispondenti agli imponibili accertati dall'Ufficio, possono essere oggetto di ricorso in commissione tributaria provinciale e per questo, sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, per il 50% dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'Ufficio. Nelle fasi successive:
Dal 1° luglio 2010, non sarà più necessaria l’iscrizione a ruolo del contribuente e la notifica della cartella di pagamento, poiché l’avviso di rettifica o di accertamento assumerà carattere di esecutività. In tal modo l’agente della riscossione potrà procedere immediatamente all’esecuzione forzata sulla base del solo avviso di accertamento o di liquidazione emesso dall’Ufficio, “decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento”. Sono esclusi da questa novità i tributi gestiti da altre agenzie. La novità riguarda quindi solo l'Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi e l’IVA. E' previsto inoltre che l'avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad adempiere, “entro il termine di proposizione del ricorso”, all’obbligo di pagamento degli importi indicati. Importante evidenziare che la norma prevede che l’espropriazione forzata, in ogni caso, sia avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Tuttavia in caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, la riscossione delle somme in esso indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, potrà essere affidata in carico agli agenti della riscossione, superando tutti i passaggi evidenziati. Armando Tranquilli 29-06-10 Tags: Contenzioso tributario on line - Questo articolo è stato commentato 0 volte Vuoi aggiungere anche tu un commento? Clicca qui |
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