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Ritenuta 10 per cento su ristrutturazione, l'Agenzia chiarisce

Ritenuta 10 per cento su ristrutturazione, l'Agenzia chiarisce

L'Agenzia delle Entrate con circolare del 28/07/2010, n. 40/E chiarisce che la ritenuta d'acconto del 10%, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%.

Quindi dopo l'emanazione, dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 e del provvedimento n. 94288 del 30 giugno 2010, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla ritenuta d'acconto del 10% da effettuare sui bonifici disposti per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

ADEMPIMENTI DI BANCHE E POSTA

Banche e Poste Italiane S.p.A. dovranno:

  • operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
  • effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;
  • rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
  • indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

BASE DI CALCOLO DELLA RITENUTA DEL 10%

La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, in caso diverso verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.

Preso atto l'Agenzia delle Entrate, che la misura dell’aliquota IVA può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico, che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, e che la ricerca di tale informazione comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento, con evidenti margini di imprecisione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’IVA verrà scorporato con l’aliquota più elevata. Quindi la ritenuta d’acconto del 10% dovrà essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%.

CASI PARTICOLARI

Qualora le somme oggetto di bonifico siano già sottoposte a ritenuta, per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 D.L. n. 78/2010.

Pertanto, i sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR n. 600/1973. Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla stessa imposta sostitutiva.

SANZIONI

L'Agenzia delle Entrate chiarisce da ultimo che, in sede di prima applicazione della novità e ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrino violazioni nell'applicazione della norma.

Armando Tranquilli

29-07-10

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