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Sanzioni per ricorsi senza PEC e fax
 L’art. 37, comma 6, n. 2, lett. q) del D.L n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, nel dispositivo normativo si prevede l’obbligo, a carico degli avvocati, di indicare nelle citazioni, nei ricorsi e nei primi atti difensivi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio numero di fax, oltre al codice fiscale della parte. In caso di mancata indicazione dei dati si applica la sanzione di un aggravio del contributo unificato, pari al 50% dello stesso applicabile alla fattispecie.
La disposizione diventa obbligatoria per qualsiasi procedimento: civile, amministrativo o tributario.
Infatti, l’inadempimento di un obbligo formale a carico dell’avvocato sembrerebbe essere sanzionato con un onere a carico della parte che del “professionista” sarebbe sopportato dal “cittadino”, il quale, in mancanza di un accordo con il proprio difensore, potrebbe trovarsi costretto ad instaurare – nella peggiore delle ipotesi – un ulteriore procedimento per il recupero della somma versata a titolo di sanzione.
Sanzione che, prendendo in considerazione il procedimento civile, può variare da un minimo di Euro 18,50, pari al 50% del contributo unificato dovuto per le vertenze comprese nello scaglione più basso di valore della lite, ad un massimo di Euro 733,00, pari al 50% del contributo unificato dovuto per le vertenze comprese nello scaglione più alto di valore della lite. Fino ad arrivare a Euro 2.000,00 se si verte in processi relativi agli appalti, per i quali il contributo unificato è fissato in Euro 4.000,00.
A.U.
24-07-11
Tags:
Contenzioso tributario on line -
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