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Servizi generici intracomunitari, dal 17 marzo 2012 da autofatturare

Servizi generici intracomunitari, dal 17 marzo 2012 da autofatturare

La legge 217/2011, modificando il secondo comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72, ha previsto che per le prestazioni di servizi "generiche" (articolo 7-ter del Dpr 633/72) effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo nazionale, l'Iva debba essere assolta dal committente residente in base alle modalità dettate dagli articoli 46 e 47 del Dl 331/93.

Quindi dal 17 marzo 2012 l'Iva sui servizi intracomunitari va assolta con l'integrazione della fattura emessa dal prestatore ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72. Sostanzialmente si tratta di una estensione ai servizi della procedura di integrazione della fattura propria degli acquisti intracomunitari di beni e di quanto già stabilito per alcune tipologie di servizi intra Ue quali: trasporti, lavorazioni su beni mobili, servizi ad essi accessori, intermediazioni, per i quali già valeva la regola dell'integrazione.


A decorrere dal 17 marzo 2012 la nuova disposizione imporrà, quindi, a imprese e professionisti di adattare le procedure di fatturazione correnti, solo di recente modificate con l'entrata in vigore del Dlgs 18/2010, rendendo di fatto obbligatorio il reverse charge nei rapporti con soggetti passivi comunitari per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo comunitario nei confronti di un operatore italiano richiedono l'assolvimento del l'Iva da parte del committente stabilito nel Paese, che a questo fine deve procedere all'autofatturazione dell'operazione.

Con l'autofattura il cessionario/committente assolve l'Iva nei confronti dell'erario.

La legge 217/2011 fa si che la fattura emessa dal prestatore Ue (non extra Ue) relativamente a servizi "generici" acquisisce rilevanza per l'Iva, sicché per la liquidazione e il versamento dell'imposta, il committente nazionale dovrà fare riferimento a questo documento, da gestire secondo la disciplina prevista dagli articoli 46 e 47 del Dl 331/93.

Con la circolare 12/E/2010 è stata data la possibilità di integrazione della fattura del prestatore, in sostituzione della emissione dell'autofattura del committente.

La legge 217/2011, ha recepito le regole Ue, modificando l'articolo 6 del Dpr 633/72 con il quale si stabilisce che le prestazioni di servizi "generiche" rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e quelle rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito nel Paese, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla maturazione dei corrispettivi.

Armando Tranquill

09-01-12

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