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Trasferimento sede all'estero sotto stretta osservazione
Grandi manovre del Governo per fronteggiare l’evasione fiscale e per tutelare i creditori in Italia. Il ministro Tremonti da buon tecnico ha visto bene di porre un argine alla pratica di trasferire all'estero, la sede o la compagine sociale di riferimento, al fine di sottrarre l'azienda agli impegni assunti nei confronti dei terzi. Lo strumento ideato per contenere tale pratica è quello della comunicazione telemtica obbligatoria. La manovra correttiva 2010, infatti, a tale fine estende le comunicazioni obbligatorie all’Agenzia delle Entrate e alle operazioni straordinarie oltre frontiera (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.). Tale obbligo è stato esteso dal legislatore anche a tutte le operazioni straordinarie, quali i conferimenti d’azienda, le fusioni e le scissioni societarie. In virtù del combinato disposto tra il comma in esame e la disciplina relativa alla Comunicazione unica, l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL riceveranno una duplice comunicazione - una dal contribuente e una dalla Camera di commercio - concernente la medesima delibera assembleare di modifica dello statuto per trasferimento della sede sociale all’estero. La conoscenza immediata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del trasferimento all’estero della sede sociale è diretta a consentire maggiori verifiche fiscali in merito all’applicazione dell’art. 166 del TUIR. La disposizione del TUIR citata, infatti, prevede che il trasferimento della sede all’estero determina, ai fini fiscali, il realizzo di plusvalenze, soggette ad imposte sui redditi, per un ammontare corrispondente al valore normale dell’azienda commerciale trasferita. Sul tema le sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 9 aprile 2010, n. 8426) hanno ribadito che spetta al giudice italiano decidere sul fallimento della società trasferita all'estero al solo scopo di evadere le imposte. La sentenza respingendo il ricorso di un imprenditore la cui società era stata dichiarata fallita in Italia nonostante avesse la sede in Romania avevano di fatto, rilevato, che tale trasferimento era fittizio in quanto determinato da ragioni esclusivamente fiscali. La Suprema Corte ha ribadito un principio già espresso dalle medesime Sezioni in diverse sentenze, tra le quali si segnala la sentenza n. 25038 del 13 ottobre 2008. La Cassazione ha quindi concluso che la società che contestava la giurisdizione del giudice italiano «risulta essersi allontanata dall'Italia al solo fine di sottrarsi alle proprie responsabilità patrimoniali, da tempo accertate, da tempo quantificate, da tempo contestate, da tempo richieste dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento. Essa soggiace, pertanto, alla giurisdizione del giudice italiano». Armando Tranquilli 01-09-10 Tags: Consulenza tributaria e fiscale on line - Questo articolo è stato commentato 0 volte Vuoi aggiungere anche tu un commento? Clicca qui |
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