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Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre è stato pubblicato il Comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture datato 14 dicembre 2010. Il Comunicato ha ad oggetto la "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "Esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili". A partire dall'1 gennaio 2011 quindi, vengono introdotte nuove comunicazioni all'Autorità. Quindi mentre per i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2010 le stazioni appaltanti, in riferimento al precedente comunicato dell'Autorità datato 4 aprile 2008 dovevano inviare all'Osservatorio le informazioni relative a quelli aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, per quelli stipulati a partire dall'1 gennaio 2011 dovranno essere inviate anche le seguenti informazioni:
Le comunicazioni relative a contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale dovranno essere effettuate, entro il 31 gennaio 2011, ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it . L'Autorità sembra aver applicato una semplificazione al contrario, ovvero pro domo sua, obbligando gli enti appaltanti a nuovi adempimenti estesi di fatto a quasi tutte le fattispecie di contratti, ma questa è cosa che spesso siamo portati a testimoniare sulle pagine di questa testata in molti ambiti di carattere pubblico. Armando Tranquilli 07-01-11 Tags: Consulenza legale - Questo articolo è stato commentato 0 volte Vuoi aggiungere anche tu un commento? Clicca qui |
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