È a carico dell’Ufficio l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione di maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica. La CTR Lazio si uniforma alle disposizioni contenute nella circolare n. 5/E/2008 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per l’attività di accertamento basata sugli studi di settore. Con la citata circolare n. 5/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modifiche apportate con l'introduzione dei commi 14-bis e 14-ter nell'art. 1 della legge n. 127/2007:
il 14-bis stabilisce che gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici; il comma 14-ter precisa che «i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica […] non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento, spetta all'Ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati». Stesso tenore sostanziale è riportato nella circolare in riferimento all'art. 1, comma 252, della legge Finanziaria 2008, che - ai fini dell'accertamento - stabilisce l'onere dell'Agenzia delle Entrate di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione di maggiori ricavi, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.
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