Con l’entrata in vigore della legge n. 54/2006 ( legge sull’affido condiviso), che di fatto sostituisce l’art. 155 cod. civile ed introduce delle modifiche all’art. 708 del codice di procedura civile, è stato stabilito e sancito il principio della c.d. bi genitorialità, consentendo pertanto, ad entrambi i genitori di continuare ad avere un rapporto più continuo ed assiduo con i propri figli, dopo la cessazione della convivenza. Si tratta di una novità assoluta in quanto l’affido congiunto, oggi, costituisce la regola e solo in casi del tutto marginali ed occasionali, potrà essere disposto l’affidamento esclusivo. Di regola, infatti, la tenera età del minore o dei minori, la conflittualità tra gli ex coniugi, addirittura la circostanza che i genitori vivano in paesi e città distanti tra di loro, non sono motivi atti a legittimare l’affidamento monogenitoriale. Tale soluzione, è stata accolta con grande soddisfazione dal movimento dei “padri separati”, i quali hanno sempre rivendicato la loro posizione. I vari tribunali italiani chiamati a pronunciarsi, non hanno, ancora, in maniera univoca recepito tale innovazione e si sono registrate sentenze e decisione totalmente difformi l’una dall’altra. Secondo il mio punto di vista, non credo che l’affidamento condiviso sia la soluzione al problema. Fino al 1987 il problema non si poneva o meglio, per prassi e convenienza il minore rimaneva con la madre e, tutt’al più, le problematiche da risolvere erano attinenti alle modalità ed ai tempi di frequentazione del genitore non affidatario. Non comprendo, come possa, di punto in bianco, essere varata ed emanata una legge che obbliga e non facoltizza l’affidamento congiunto. Pur in presenza di un affidamento congiunto, resta sempre e comunque la madre la figura di riferimento quotidiano dei figli, per inclinazioni e capacità naturali. Ciò non toglie né deve far pensare ad uno svilimento della figura paterna, al contrario, essendo questa determinate ed al pari necessaria. Ritengo, però, che solo in presenza di un previo accordo tra i coniugi si possa addivenire ad un affidamento condiviso. Molti genitori siano convinti che l’affidamento congiunto significhi che ciascuno, senza tener conto dell’altro e tanto meno del figlio, possa decidere in piena autonomia cosa far fare al bambino. Si arriva così al paradosso che, ad esempio, poiché la mamma ha iscritto il figlio a nuoto, il papà si senta leso nel suo diritto di decidere e, autonomamente, lo iscriva a judo: così il figlio farà un’attività quando è con la mamma e un’altra attività quando è con il papà, indipendentemente da ciò che è utile per lui e dalla stanchezza che può accumulare. Se per condiviso si intende responsabilizzazione verso entrambi i figli, e pertanto le decisioni più importanti che riguardano i minori devono essere adottate di comune accordo, allora si deve rilevare che non ce n’è alcun bisogno, in quanto vi è già l’articolo 155 del Codice civile che lo prevede. Tale norma infatti precisa e prevede che, in caso «…le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui non sono affidati i figli ha il diritto-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione .» Se affidamento condiviso significa invece che tutte le decisioni, non solo quelle ritenute più importanti( scuola, sport, ecc.) debbano essere prese dai genitori insieme, allora è evidente che per realizzarlo i genitori devono concordare precisi modi e limiti anche della propria vita personale. Nel caso di contrasti tra i genitori l’affidamento congiunto è fonte di problemi e nessun vantaggio porta ai figli. Spesso la separazione si determina per mancanza di comunicazione tra i coniugi ed a volte forti sono proprio i contrasti in ordine all’educazione dei figli. La responsabilità dei coniugi, i quali, prendano consapevolezza di non essere e di non doversi più comportare da coniugi ma da genitori, sarà determinante e ci potrà dire se la legge introdotta è utile. Al contrario, qualora manchi tale requisito non potrà certo essere una legge a trasformare un genitore biologico in genitore responsabile. L’affidamento congiunto rimane una scelta da compiere con autonomia ed autodeterminazione in quanto esige grande maturità e capacità dei coniugi di gestire i conflitti.
Studi professionali specializzati in Affidamento Condiviso e problematiche connesse:
E' stata notificata il 28.12.2011 a mia madre una cartella esattoriale emessa nei confronti della ditta individuale di mio padre (deceduto), ditta tra l'altro cancellata dal registro delle imprese dopo il decesso di mio padre avvenuto nel 2004. Posso impugnare la cartella eccependo in via preliminare l'inesistenza nullità della stessa poichè emessa nei confronti di una ditta estinta e comunque notificata a mia madre e non già impersonalmente e collettivamente agli eredi? Grazie ... » Leggi la risposta
Lo stock di patrimonio di ciascun cittadino ed azienda italiana è sotto la lente del ministero delle finanze. Ciascuno dovrà essere nella condizioni di poter giustificare ciò d ...» Leggi tutto