Aliquote ridotte per nuovo e successivo rapporto di apprendistato
Domanda
Ad un lavoratore che ha già svolto un precedente periodo di apprendistato e che viene assunto con un nuovo contratto di apprendistato per il raggiungimento di una nuova qualifica, si applica la percentuale contributiva dell'1,50% (1° anno) o quella del 10%?
Risposta
Con decorrenza 1.1.2007, il comma 773 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 ha introdotto un nuovo regime contributivo per i lavoratori apprendisti prevedendo la sostituzione del contributo fisso settimanale con un contributo percentuale pari al 10%. Per i datori che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota del 10%, interamente a carico del datore di lavoro, è ridotto sulla base della durata del contratto di 8,5 punti percentuali per i primi 12 mesi di durata del contratto (l'aliquota è così determinata nella misura pari ad 1,5%) e di 7 punti percentuali per i mesi successivi sino al ventiquattresimo (diventando pari al 3%). A decorrere dai periodi successivi al 24° mese l'aliquota è pari al 10%. L'Inps con circolare n. 22 del 23 gennaio 2007 precisa che «dopo il primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non troveranno più applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale». La circolare evidenzia che le misure ridotte sono collegate oltre che alla consistenza aziendale anche «al periodo di vigenza del contratto di lavoro». A fronte di una aliquota contributiva agevolata pari al 10%, il legislatore ha voluto introdurre un ulteriore beneficio a favore delle aziende di piccole dimensioni occupazionali in presenza di un rapporto di apprendistato limitatamente ai primi 24 mesi di lavoro. Un nuovo e successivo rapporto di lavoro a titolo di apprendistato, rivolto a perseguire una nuova qualifica, può configurarsi come distinto rapporto rispetto a quallo già intercorso con possibilità di applicare le aliquote ridotte.
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