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Servizi > Consulenza del lavoro Apprendistato ![]() L’articolo 23 del decreto legge n.112/2008 interviene in materia di apprendistato nel tentativo di sbloccare alcuni fattori, anche territoriali, che hanno fin qui rallentato l’utilizzo di questa tipologia contrattuale. L’apprendistato professionalizzante Quando la formazione dell’apprendista venga svolta esclusivamente in azienda è possibile prescindere dalle norme regionali: i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. E’ un dato di fatto che, a tutt’oggi, solo sei regioni hanno compiutamente disciplinato la materia, ben potranno perciò intervenire i contratti collettivi o gli enti bilaterali stabilendo i canoni della formazione aziendale, i profili, la durata e le modalità di erogazione della formazione. E’ abrogato il limite di durata minimo di due anni, pertanto il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere utilizzato anche per brevi periodi, per esempio nelle attività stagionali e saranno i contratti collettivi a definire tale durata, L’apprendistato per l’alta formazione Con due modifiche, al comma 1 ed al comma 3 dell’art. 50 del D.lgs.276/2003 l’apprendistato per l’alta formazione viene esteso dal dottorato di ricerca, ed è consentito attivare questa tipologia contrattuale semplicemente tramite convenzioni stipulate, dai datori di lavoro con università ed altre istituzioni formative, anche in assenza di regolamentazione regionale. Le norme abrogate L’intervento del decreto legge n.112/2008 tiene conto della profonda trasformazione che il contratto di apprendistato ha subito da quando era stato introdotto, il 19 gennaio 1955, dalla legge n. 25. Di questa legge è, pertanto, abrogato a far data dal 25 giugno 2008 l’art. 4, che imponeva l’obbligo di far precedere l'assunzione dell'apprendista da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale doveva essere assunto. l’articolo 21 e l’articolo 24, commi 3 e 4 del DPR n.1668/1956 contenente il regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato. Ne consegue che è venuto meno: Aggiornamento del 10/10/2008 Apprendistato Professionalizzante Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008, è il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la nozione di formazione interna, la quale può risolversi in attività anche «fisicamente» esterne all’azienda, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
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