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Apprendistato

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L’articolo 23 del decreto legge n.112/2008 interviene in materia di apprendistato nel tentativo di sbloccare alcuni fattori, anche territoriali, che hanno fin qui rallentato l’utilizzo di questa tipologia contrattuale.

L’apprendistato professionalizzante

Quando la formazione dell’apprendista venga svolta esclusivamente in azienda è possibile prescindere dalle norme regionali: i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. E’ un dato di fatto che, a tutt’oggi, solo sei regioni hanno compiutamente disciplinato la materia, ben potranno perciò intervenire i contratti collettivi o gli enti bilaterali stabilendo i canoni della formazione aziendale, i profili, la durata e le modalità di erogazione della formazione. E’ abrogato il limite di durata minimo di due anni, pertanto il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere utilizzato anche per brevi periodi, per esempio nelle attività stagionali e saranno i contratti collettivi a definire tale durata,

L’apprendistato per l’alta formazione

Con due modifiche, al comma 1 ed al comma 3 dell’art. 50 del D.lgs.276/2003 l’apprendistato per l’alta formazione viene esteso dal dottorato di ricerca, ed è consentito attivare questa tipologia contrattuale semplicemente tramite convenzioni stipulate, dai datori di lavoro con università ed altre istituzioni formative, anche in assenza di regolamentazione regionale.

Le norme abrogate

L’intervento del decreto legge n.112/2008 tiene conto della profonda trasformazione che il contratto di apprendistato ha subito da quando era stato introdotto, il 19 gennaio 1955, dalla legge n. 25. Di questa legge è, pertanto, abrogato a far data dal 25 giugno 2008 l’art. 4, che imponeva l’obbligo di far precedere l'assunzione dell'apprendista da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale doveva essere assunto.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

l’articolo 21 e l’articolo 24, commi 3 e 4 del DPR n.1668/1956 contenente il regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato. Ne consegue che è venuto meno:
- l’obbligo di fornire, ad intervalli non superiori a sei mesi, le informazioni alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente su di lui la patria potestà (art. 21)
- l’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro dieci giorni, al Centro per l’impiego competente per territorio, dei nominativi degli apprendisti a cui è stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita (art. 24, c. 3)
- l’obbligo di comunicazione, al Centro per l’impiego competente, dei nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica (art. 24, c. 4).
l’articolo 1 del DM 7.10.1999, che in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella 2 agosto 1999, n.263, imponeva ai datori di lavoro l’obbligo di comunicare all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale, entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.

Aggiornamento del 10/10/2008 Apprendistato Professionalizzante

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008, è il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la nozione di formazione interna, la quale può risolversi in attività anche «fisicamente» esterne all’azienda, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
Pertanto, è la contrattazione collettiva a definire e disciplinare la formazione aziendale, che non può dunque essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali (competenti a disciplinare, d’intesa con le parti sociali di livello regionale, i contenuti e le modalità di accesso all’offerta formativa pubblica e alle relative risorse finanziarie).
La previsione è da considerarsi immediatamente operativa, anche con riferimento a quei contratti collettivi (nella specie, si tratta del CCNL del Terziario) che hanno introdotto una nozione di formazione aziendale sulla scorta del preesistente quadro normativo.

 

 

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