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Cassazione a sezioni Unite, contro la doppia contribuzione

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La Cassazione, SS.UU, Sentenza 12/2/2010, n. 3240, ha chiarito: il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti una attività commerciale nell’ambito della stessa e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, deve essere assicurato esclusivamente per l'attività prevalente; la contribuzione si commisura sulla base dei redditi percepiti per tale attività e con le regole vigenti nella gestione di competenza.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, quindi risolve il conflitto giurisprudenziale che si è sviluppato intorno all’interpretazione dell’articolo 1, commi 203 e 208 della legge n. 662/1996, e fornisce il principio a cui iniformare la materia.

Ricordiamo la sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007, con la quale la Corte di Cassazione pur escludendo la doppia iscrizione, alla gestione previdenziale del commercio e a quella separata del lavoro autonomo, aveva affermato, però, l’esigenza di includere, nell’imponibile contributivo afferente la singola gestione prescelta, sia i redditi risultanti dall’attività societaria, sia quelli percepiti come amministratore della stessa o di altre società.

Ciò che stabilisce invece la Cassazione a Sezioni Unite con la n. 3240, invece, è che la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.

Come dispone il comma 208 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996, la scelta della gestione, a cui il soggetto interessato è tenuto ad iscriversi, spetta all’INPS, secondo il carattere di prevalenza,  infatti la norma recita “qualora i soggetti di cui ai commi precedenti esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.”

La Cassazione osserva che la gestione Inps separata del lavoro autonomo, è stata istituita per rendere obbligatoriamente iscrivibili non solo i soggetti privi di assicurazione pensionistica obbligatoria, ma anche quelli che, seppure, iscritti percepiscono redditi che rientrano nell’ambito di copertura della stessa gestione del lavoro autonomo.

Con l'introduzione del requisito della prevalenza si è, però, voluto evitare che a seguito dell'introduzione di questa nuova gestione Inps, si producesse un doppio obbligo di iscrizione quando il socio d’opera percepisse anche un compenso per l’attività di amministratore.

La Corte  di Cassazione ribadisce chiaramente che "la norma sulla prevalenza vale infatti, lo si ripete, quando si esercitano  contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e i superstiti e , non essendo escluso alcun tipo di assicurazione obbligatoria, la regola non può che valere anche per la gestione separata che è sicuramente obbligatoria."
 

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