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Cessione del Credito - Imposta di registro

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Il contratto di cessione di crediti, che dia luogo ad operazioni di natura non finanziaria, è operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, con conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%.
Nella fattispecie oggetto di interpello, le parti - soggetti giuridicamente autonomi - hanno stipulato di quattro distinti contratti:

  • contratto di cessione di un complesso immobiliare ad uso opificio da parte dell’alienante ad un pool di società di leasing (acquirente);
  • contratto di leasing finanziario avente ad oggetto il complesso immobiliare ad uso opificio tra le società di leasing (concedente) e l’utilizzatore;
  • contratto di locazione commerciale del complesso immobiliare ad uso opificio tra il locatore e il conduttore;
  • contratto di cessione di crediti (identificabili nei canoni derivanti dalla locazione commerciale di importo corrispondente ai canoni del contratto di leasing) dal cedente a favore delle società di leasing (cessionario).

A parere dell’Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato la cessione dei crediti assume autonoma rilevanza. Le cause giuridiche che caratterizzano, rispettivamente, il contratto di cessione di crediti e il contratto di leasing non sono riconducibili ad un’unica ragione economico-sociale. Quest’ultima, peraltro, in diritto va tenuta distinta dai motivi soggettivi perseguiti dal singolo contraente e quindi dalle ragioni che hanno spinto le parti a concludere diversi contratti (di vendita, di leasing, di locazione commerciale, di cessione del credito), mentre le stesse ragioni rilevano per quanto attiene l’applicazione delle disposizioni antielusive tributarie. Le parti, infatti, possono effettuare collegamenti fra diversi negozi giuridici, in modo da perseguire un risultato economico unitario, tuttavia tale collegamento non fa venir meno la causa giuridica di ogni singolo contratto e con essa il relativo regime giuridico e fiscale.
In particolare, ai fini delle imposte indirette, il contratto di cessione di crediti può dar luogo a:

  • operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo applicativo dell’IVA tra le operazioni esenti;
  • operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA .

Quando, come nel caso prospettato, non ha natura finanziaria, il contratto di cessione di crediti deve essere pertanto ricondotto nell’ambito dell’art. 2, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, inquadramento che comporta l’esclusione dell’operazione dal campo di applicazione IVA, con conseguente applicazione dell’art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per la quale le cessioni di crediti scontano l’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%.

 

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