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Contratto d'agenzia: Patto di non concorrenza

Anche nella disciplina del rapporto di agenzia il legislatore europeo ha imposto  talune modifiche, recepite all’interno del nostro ordinamento con l’introduzione dell’art. 1751 bis c.c. ad opera del d.lgs. 303/91 e della legge 422/00. 
Si tratta di un istituto peculiare, introdotto dalla direttiva comunitaria n. 86/653/CEE: la disciplina concernente il patto di non concorrenza post contrattuale, ovvero l’obbligo, per l’agente, di non assumere mandati in concorrenza con la casa mandante al termine del rapporto di agenzia.
La disposizione prevede, per il caso in cui l’agente accetti un patto di non concorrenza post contrattuale, l’obbligo in capo al preponente di corrispondere, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia, un’indennità di natura non provvisionale commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contrato d’agenzia ed all’indennità di fine rapporto.
Si tratta di un obbligo che sorge per la casa mandante solo in presenza di un esplicito patto di non concorrenza post contrattuale, quindi di un obbligo meramente pattizio, da assumere contrattualmente. In assenza, non sussiste in capo all’agente alcun obbligo di non concorrenza post contrattuale, né il diritto alla corresponsione della relativa indennità.
Ove invece tale patto sia previsto, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
La disposizione in esame pone una serie di limitazioni con riferimento all’oggetto della non concorrenza ed alla durata del relativo obbligo. Il patto infatti deve fare espresso riferimento alla medesima clientela ed allo stesso genere di beni o servizi per il quale era stato concluso il contratto di agenzia.
L’accordo dovrà quindi ritenersi nullo quando la zona indicata (intesa anche come elenco di clienti) sia più vasta rispetto a quella ove l’agente ha svolto la propria attività, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o comunque più ampi, per genere e tipologia, rispetto a quelli che l’agente aveva il compito di promuovere.

Durata
La durata del patto di non concorrenza è fissata nel limite massimo di due anni, che decorrono dall’estinzione del rapporto contrattuale tra agente ed azienda preponente.   L’art. 1751 bis c.c. prevede una riduzione automatica del termine – nel limite massimo di due anni- qualora le parti abbiano stabilito una durata superiore a quella massima.
Ovviamente, qualora agente e preponente si accordino per non dare attuazione allo stipulato patto di non concorrenza, l’agente potrà ritenersi libero di svolgere attività per una ditta concorrente, e nulla egli potrà pretendere a titolo di indennità.
Se invece, dopo la cessazione del rapporto, l’agente viola il patto, la mandante potrà richiedere la restituzione della indennità eventualmente già corrisposta, oltre ad una somma a titolo di penale ed al risarcimento del danno per violazione dell’art. 2598 c.c., che disciplina la concorrenza sleale.
Dal secondo comma dell’art. 1751 bis c.c. si evince come la corresponsione dell’indennità debba avvenire alla cessazione del rapporto. Pertanto si ritiene che la casa mandante non potrà invocare la violazione o l’adempimento del patto di non concorrenza, senza aver prima corrisposto quanto dovuto a tale titolo all’agente.
In sostanza, se il mandante non paga l’indennità, non ha diritto a pretendere il rispetto dell’accordo, essendosi esso stesso mostrato gravemente inadempiente.
Al fine di evitare ritardi ingiustificati nel pagamento dell’indennizzo, che si tradurrebbero in periodi di inattività pregiudizievoli per l’agente, è consigliabile inviare all’azienda, nello stesso giorno in cui cessa il rapporto d’agenzia, apposita comunicazione con la quale si chiederà la corresponsione di quanto dovuto nel caso in cui il preponente intenda avvalersi del patto in questione, avvertendo che in difetto di pagamento entro il termine assegnato verrà meno l’obbligo di osservare il patto di non concorrenza.

Violazione del patto da parte dell’agente: entità e quantificazione dell’indennizzo
La nuova norma non fissa dei parametri standard, ma lascia alle parti la libera contrattazione, senza tralasciare il contenuto degli AEC di categoria.
Quando le parti non provvedono alla quantificazione, sarà il Giudice a stabilire in via equitativa il quantum, tenendo sempre in considerazione la media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto e la loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo, la causa di cessazione del rapporto di agenzia, l’ampiezza della zona affidata all’agente e l’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Appare opportuno, per gli agenti, valutare attentamente la convenienza di inserire o meno, nei propri mandati, la clausola di non concorrenza per il periodo successivo al termine del contratto stesso (da non confondersi con il diritto di esclusiva di cui all’art. 1743 c.c., afferente il rapporto ancora in essere).
Qualora si opti per l’inserimento del patto, è di fondamentale importanza “negoziare” sui criteri di calcolo dell’indennità, evitando in tal modo  un’eventuale valutazione equitativa del Giudice che potrebbe essere sconveniente per l’agente.

Dott. Alberto Migliorelli

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