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DURC e agevolazioni contributive

documento allegato

Necessario per benefici normativi e contributivi: modalità di rilascio

L’Inps illustra, con circolare INPS del 18/04/2008, n. 51, le modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità, chiarendo i contenuti che il Durc deve presentare per consentire la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale che la legge 296/2006, articolo 1, commi 1175 e 1176, subordina al possesso, da parte del datore di lavoro, di tale documento. Le disposizioni attuative sono state dettate dal dm 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Con riferimento alla fattispecie di Durc richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici, nel caso di coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il Durc e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità, nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio del Durc, senza procedere alla sua materiale emissione. In relazione a ciò, l’attestazione di regolarità ai fini della fruizione dei benefici richiesti viene denominata “DURC interno”. La richiesta del Durc al fine di poter fruire dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le agevolazioni, il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di lavoro. I benefici contributivi in argomento sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa propriamente parlarsi di agevolazione contributiva - come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa, e non può essere a sua volta regola per un determinato settore o categoria di lavoratori.

 

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