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Servizi > Consulenza del lavoro Disciplina dell'orario di lavoro e sanzioni Lavoratore notturno L’art. 1, comma 2, lett. e) punto 2 del D.Lgs. n. 66/2003, così come modificato dall’art. 41, comma 1, del D.L. n. 112/2008, individua il lavoratore notturno nel caso in cui la prestazione lavorativa nel periodo notturno non sia effettuata in modo abituale e rimanda ai contratti collettivi la definizione delle regole: è lavoratore notturno "qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro". In mancanza della disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno (limite da riproporzionare in caso di lavoratore part-time). Lavoratore mobile Il Decreto (art. 41, comma 2) estende la definizione di lavoratore "mobile" a qualsiasi lavoratore impiegato dall’impresa per il trasporto di passeggeri o di merci "sia per conto proprio che per conto di terzi". Riposi giornalieri e settimanali L’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede il diritto alla fruizione di un riposo giornaliero consecutivo di 11 ore ogni 24 ore. La previgente formulazione della norma ammetteva una deroga alla disposizione nel caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; l’art. 41, comma 4, del D.L. n. 112/2008 inserisce un’ulteriore deroga per le attività caratterizzate "da regimi di reperibilità ". Deroghe alla disciplina dei riposi L’art. 41, comma 7, modifica il contenuto del comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 (deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale). Secondo il testo previgente, le deroghe potevano essere previste anche dalla contrattazione di secondo livello, purché conformi alle regole stabilite in sede di contrattazione nazionale. La nuova formulazione del testo elimina il vincolo di conformità alle regole "nazionali", richiedendo soltanto che i contratti collettivi territoriali o aziendali siano "stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Notifiche sull’orario di lavoro A decorrere dal 25 giugno 2008 viene meno l’obbligo di informare il Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro dell’esecuzione di lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni di lavoro. L’obbligo di comunicazione era previsto soltanto nel caso in cui il lavoro notturno non fosse disciplinato dalla contrattazione collettiva; considerato che il ricorso al lavoro notturno è previsto dalla generalità dei contratti di lavoro, la norma risultava di scarsa utilità. Sanzioni L’art. 41 del D.L. n. 112/2008 modifica anche il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 66/2003. Viene meno la sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro per la violazione relativa al superamento dell’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003); se la violazione si riferiva a più di cinque lavoratori ovvero si verificava per più di cinquanta giornate lavorative nel corso dell’anno solare, la sanzione amministrativa andava da 154 euro a 1.032 euro e non era ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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