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Google AdWords: uso illegittimo parole chiave quali marchi

Google "AdWords": uso illegittimo del marchio e concorrenza sleale

La sentenza 11/03/2009, n. 3280 della sezione specializzata del Tribunale di Milano è stata chiamata a dirimere una controversia di assoluta attualità, legata all’uso illecito di parole chiave su Internet, quale marchi famosi, utilizzati per attirare traffico, attraverso il servizio pubblicitario di Google “AdWords”.
Google AdWords consente di creare annunci specifici scegliendo parole chiave correlate al proprio business.
In tal modo, quindi, è possibile indirizzare la propria pubblicità a un pubblico già interessato al prodotto o servizio che si propone. 
In alcuni casi però tale potentissimo servizio pubblicitario può essere utilizzato in maniera fraudolenta, generando concorrenza sleale.

Il caso esaminato dalla sezione specializzata del Tribunale di Milano, è un caso appunto, di concorrenza sleale, che vede la Win Rent S.p.A. e l’Avis Autonoleggio S.p.A. convenire in giudizio le società Zanox.de AG e Zanox S.r.l., il sig. B., Rodea Multimedia sarl nonché Google Italy S.r.l., Google Inc e Google UK Ltd per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1,2,3 c.c., contraffazione di marchio ex art. 21 n. 2 del Codice della proprietà industriale, violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, violazione del divieto di pubblicità ingannevole ex D.Lgs. n. 74/1992.
Il caso è che un partner francese della società Zanox, il sig. B. pur avendo un contratto di affiliazione per la pubblicizzazione e commercializzazione in Internet dei servizi offerti da Sixt aveva stipulato insieme alla Rodea Multimedia un contratto AdWords con Google indicando tra le parole chiave il marchio “Avis” direttamente concorrente con il marchio “Sixt”.
La conseguenza è che molti utenti che cercavano la parola, e quindi i servizi, Avis venivano indirizzati verso i servizi offerti da Sixt concludendo rapporti commerciali con quest’ultima, a danno di Avis.
Il Tribunale di Milano nella propria decisione ha dovuto, però, inizialmente riconoscere la legittimazione passiva di Google Italy S.r.l., Google Inc e Google UK Ltd, in quanto l’accordo di AdWords che aveva danneggiato Avis era stato concluso direttamente con Google Ireland Ltd, realtà associativa distinta da quelle chiamate in causa.
Il Tribunale di Milano, invece, non ha dubbi sulla responsabilità di B. e Rodea Multimedia che utilizzando la parola chiave “Avis” associata al link sponsorizzato Sixt hanno dato ampia dimostrazione di voler sfruttare la notorietà del marchio Avis a proprio vantaggio configurando nel caso specifico un’attività confusoria, sviamento della clientela nonché violazione del marchio per l’individuazione dei servizi Sixt sicuramente affini a quelli di Avis.
Nel complesso queste diverse violazioni danno luogo a dei veri e propri atti di concorrenza sleale così come disciplinati dall’art. 2598 c.c. avuto riferimento: all’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri o al compimento con qualsiasi altro mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; all’usurpazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; al ricorso diretto od indiretto ad ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

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Dott. Armando TranquilliDott. Armando Tranquilli
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