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I prelevamenti dal conto corrente senza beneficiari sono ricavi

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I prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari della società, per i quali non sono indicati i beneficiari e i versamenti che non risultano in contabilità, devono essere considerati ricavi .

La cassazione Civile ha sentenziato, con decisione n. 25207 del 15/10/2008, che nell’accertamento delle imposte sui redditi l’Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare i dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, "che costituiscono valida prova presuntiva, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto certo e non controverso, il fatto da accertare" (così Cass. n. 2814/2002).

La presunzione di legge posta dall’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 chiaramente impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili.

Pertanto, posto che sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge relativa va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, anche perché non sempre a ricavi occulti corrispondono costi occulti, mentre a ricavi occulti possono accompagnarsi costi dichiarati in misura maggiore del reale.

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