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La recente sent. n. 13506/2009 della Corte di Cassazione si occupa dei criteri di deducibilità dell’indennità di clientela in maturazione in capo all’agente. La Sentenza citata cambia totalmente orientamento circa i criteri di deducibilità dell’accantonamento della indennità suppletiva di clientela, stabilendo la deducibilità di detto onere per competenza nell’anno di accantonamento.

Il criterio fino ad oggi adottato per dedurre suddetti oneri “eventuali”, tenuto conto delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (42/E del 2007), e delle precedenti sentenze della Cassazione (24/11/2006, n. 24973 e 30/01/2007, n. 1910) è stato quello di cassa, cioè il costo è stato dedotto all’atto del pagamento.
La base normativa a supporto del comportamento adottato è sintetizzabile nei seguenti tre punti:
argomentazioni:
1.    gli accantonamenti fiscalmente deducibili sono solamente quelli tassativamente previsti dall’art. 107, comma 4, TUIR, tra i quali quelli per indennità suppletiva di clientela non sono annoverati;
2.    il combinato disposto dell’art. 105, commi 1 e 3, e dell’art. 17, comma 1, lettera d), TUIR giustifica la deducibilità fiscale dei soli accantonamenti destinati al pagamento delle indennità “per” la cessazione del rapporto di agenzia, e non quelli destinati al pagamenti delle indennità “in occasione” della cessazione del rapporto in commento, quali per esempio quelli per l’indennità suppletiva di clientela;
3.    lo stesso art. 105, comma 1, TUIR consentendo la deduzione fiscale delle quote “maturate” si riferisce esclusivamente ad indennità il cui futuro pagamento sia certo, non permettendo, quindi, la deduzione di quelle relative all’indennità suppletiva di clientela, la cui natura è, invece, aleatoria, spettando la medesima solo nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia non sia ascrivibile all’agente.
Nella sentenza n. 13506/2009 la Corte di Cassazione motiva il cambio di rotta facendo riferimento alla modifica dell’art. 1751 del cod. civ., nel quale non si distingue più tra le varie indennità, dimenticando tuttavia completamente gli Accordi Economici Collettivi, tra l’altro rinnovati in data 16 febbraio 2009, per i quali continua ad esistere la distinzione tra indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica.
L’A.E.C. rappresenta il regolamento applicativo della norma di riferimento, ossia dell’art. 1751, come specificato nello stesso, quindi ad avviso di chi scrive continua a permanere la distinzione tra le varie indennità, finalizzate tra l’altro ad assolvere a funzioni distinte.
Da ultimo  si rileva a supporto della deducibilità per cassa delle indennità suppletiva di clientela e meritocratica che l’art. 109 del Tuir stabilisce: “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.”

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