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Interessi Moratori per i crediti commerciali - D.Lgs.131 del 2002

Il D.Lgs. 131 del 9 ottobre 2002, ha introdotto il diritto del creditore agli interessi moratori, salvo deroghe concordate dalle parti, nel caso di ritardato pagamento di crediti commerciali, il provvedimento da attuazione alla direttiva comunitaria 2000-35-U.e.
Gli interessi si applicano a decorrere dai contratti conclusi dopo l’8 agosto2002 ed è previsto anche il risarcimento delle spese di recupero .

Decorrenza degli interessi
Gli interessi decorreranno, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Se non è prevista contrattualmente una scadenza gli interessi decorreranno:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento da parte del debitore;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione del servizio accettata o collaudata, quando non è certa la data di ricevimento della fattura;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione del servizio accettata o collaudata, quando la data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento da parte del debitore è anteriore a quella di ricevimento della fattura;

Le parti possono stabilire termini diversi da quelli previsti dalla legge, ma l’accordo deve essere scritto.

Saggio degli interessi
Il tasso applicato, salvo diversa pattuizione, sarà pari al tasso di riferimento BCE ( tasso d’interessi di rifinanziamento della Banca Centrale Europea) maggiorato di 7 punti percentuale. Il suddetto tasso BCE sarà pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Studi professionali specializzati in Interessi Moratori per i crediti commerciali - D.Lgs.131 del 2002:

Dott. Armando TranquilliDott. Armando Tranquilli
Roma (RM) - Viale G.Mazzini, 25

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