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Licenziamento per superamento periodo di comporto e ferie fruibili

La Corte di Cassazione Sez.Lav. con Sentenza 3 marzo 2009, n. 5078 è intervenuta sull’ipotesi di superamento del periodo di comporto, da parte del lavoratore, dovuto alla mancata concessione delle ferie.
Nel caso in esame un dipendente,durante un’assenza per malattia, ha chiesto di poter fruire di sei giorni di ferie al fine di evitare il superamento del periodo di comporto. L’azienda non ha accolto la richiesta e lo ha licenziato per superamento di tale periodo. Egli ha chiesto al Tribunale di annullare il licenziamento sostenendo che il diniego delle ferie doveva ritenersi contrastante con i principi di correttezza e buona fede, dal momento che non esistevano ragioni organizzative che lo giustificassero.
Il Tribunale ha annullato il licenziamento condannando la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento per la perdita delle retribuzioni, nonché al risarcimento del danno biologico da lui patito per essere stato adibito a mansioni incompatibili col suo stato.
La società datrice di lavoro è ricorsa in appello affermando che non erano state adeguatamente considerate le esigenze e l’organizzazione aziendale.
La Corte di Appello, ritenuto che la richiesta avanzata dal lavoratore di godere delle ferie, ancorché non esaudita, era corretta, così da impedire il superamento del periodo di comporto, rigettava il gravame, condannando la società anche al richiesto risarcimento danno ex art. 2097 c.c., per avere la stessa, contravvenendo alle indicazioni del medico, adibito il lavoratore a mansioni per lui dannose. Riteneva, inoltre, che la concessione delle ferie non avrebbe comportato alcun inconveniente organizzativo, in quanto, tra l’altro, in quel periodo, presso l’azienda, ai lavoratori veniva imposto di godere a turno di una settimana di ferie per evitare la cassa integrazione.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
La Cassazione ha rigettato il ricorso sostenendo che al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate, al fine di sospendere il decorso del comporto, non essendo la pregressa denunzia di malattia atto unilateralmente irrevocabile e non essendo ravvisabile una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia.
Il datore di lavoro - ha affermato la Corte - nell’esercizio del suo diritto alla determinazione del tempo delle ferie, dovendo attenersi alla direttiva dell’armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro (art. 2109 c.c.), è tenuto, se sussiste una richiesta del lavoratore ad imputare a ferie un’assenza per malattia, a prendere in debita considerazione il fondamentale interesse del richiedente ad evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del periodo di comporto.

 

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