L’Agenzia delle Entrate rivede le disposizioni precedentemente impartite (circolare n. 35/E del 30 maggio 2007) ed impartisce nuove istruzioni relativamente alle nuove procedure avverso la notifica della c.d."maxi sanzione" contro il lavoro nero.
Per le sanzioni relative a violazioni commesse fino all’11 agosto 2006 l’organo competente è l’Agenzia delle Entrate, mentre per quelle avvenute dal 12 agosto 2006 è la Direzione Provinciale del Lavoro.
È applicabile il principio del favor rei. Pertanto la sanzione deve essere determinata comparando la normativa attualmente in vigore a quella vigente al momento della violazione, a meno che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. In sintesi, per le violazioni constatate in data anteriore al 12 agosto 2006:
se la sanzione non è stata ancora irrogata, va irrogata quella più mite
se è stata irrogata, ma il provvedimento non è ancora divenuto definitivo, la misura va ridotta in conformità alla previsione più favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza
in presenza di un provvedimento divenuto definitivo rimane dovuta la sanzione irrogata secondo la previsione meno favorevole.
L'Agenzia ricorda che la sanzione per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione, ma è quantificata in una somma che varia da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
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