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Maxi sanzione lavoro irregolare e favor rei

documento allegato

L’Agenzia delle Entrate rivede le disposizioni precedentemente impartite (circolare n. 35/E del 30 maggio 2007) ed impartisce nuove istruzioni relativamente alle nuove procedure avverso la notifica della c.d."maxi sanzione" contro il lavoro nero.
Per le sanzioni relative a violazioni commesse fino all’11 agosto 2006 l’organo competente è l’Agenzia delle Entrate, mentre per quelle avvenute dal 12 agosto 2006 è la Direzione Provinciale del Lavoro.
È applicabile il principio del favor rei. Pertanto la sanzione deve essere determinata comparando la normativa attualmente in vigore a quella vigente al momento della violazione, a meno che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. In sintesi, per le violazioni constatate in data anteriore al 12 agosto 2006:

  • se la sanzione non è stata ancora irrogata, va irrogata quella più mite
  • se è stata irrogata, ma il provvedimento non è ancora divenuto definitivo, la misura va ridotta in conformità alla previsione più favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza
  • in presenza di un provvedimento divenuto definitivo rimane dovuta la sanzione irrogata secondo la previsione meno favorevole.

L'Agenzia ricorda che la sanzione per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione, ma è quantificata in una somma che varia da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

 

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