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Notificazioni degli atti ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL COD. DI PROC. CIVILE L'articolo 139 c.p.c. dispone che, quando non sia possibile eseguire la notifica in mani proprie, la stessa è fatta al destinatario nel comune di residenza (dove ha l'abitazione o dimora abituale) o, se ignoto, nel comune di dimora (dove ha la residenza occasionale) e, se anche questo è ignoto, nel comune di domicilio (dove ha la sede principale degli affari o interessi). L'ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio ) ha carattere obbligatorio non è quindi facoltativo od alternativo e pertanto la notifica deve essere fatta innanzitutto nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Per procedere a questo tipo di notifica il messo deve quindi accertare, anche anagraficamente e con notizie raccolte sul posto, che il destinatario sia residente nel comune. Le risultanza anagrafiche hanno mero valore presuntivo prevalendo la residenza che di fatto risulta come abituale dimora del destinatario. Quando la residenza è nota il messo deve eseguirla in detto luogo e non è tenuto a ricercare una diversa dimora in cui di fatto il destinatario possa trovarsi al tempo della notificazione. Nel caso in cui il destinatario non venga trovato in uno dei luoghi anzidetti (casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio), il messo effettua la notifica consegnando copia dell'atto ad una persona di famiglia od addetto alla casa, all'ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace. Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono:
Il messo deve prestare particolare attenzione al luogo ed ai requisiti del soggetto che riceve copia dell'atto in quanto:
In mancanza delle persone sopraindicate - cioè solo nel caso non vengano trovate persone di famiglia od addette alla casa, ufficio o azienda o queste rifiutino di ricevere l'atto o abbiano età inferiore ai 14 anni o siano palesemente incapaci - la notifica può essere fatta mediante consegna al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio od azienda e, quando anche il portiere manchi, ad un vicino di casa che accetti di riceverla. In questo caso il messo oltre ad inserire la copia dell'atto in busta che provvede a sigillare, (secondo la Notificazione a persona diversa dal destinatario) è tenuto a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata. Si sottolinea, poi, che il portiere od il vicino di devono sottoscrivere ricevuta dell'avvenuta consegna per cui se questi sono analfabeti o si rifiutano di firmare la notifica non potrà essere effettuata. La norma nulla precisa in merito all'età ed alla capacità di intendere e volere del portiere e del vicino di casa. Al riguardo si esprime l'avviso che non si possa procedere alla consegna a persona minorenne o palesemente incapace. Infine l'art. 139 c.p.c. contempla il caso del destinatario che vive abitualmente a bordo di una nave mercantile. Ricorrendo tale ipotesi, se non è possibile eseguire la notifica in mani proprie, l'atto può essere consegnato al capitano della nave o a chi ne fa le veci osservando la formalità della busta sigillata come sopra precisato.
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