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Opere Ultrannuali, deducibili i Sal provvisori

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 117/E del 5 novembre 2010, ha chiarito che nel caso di opere di durata ultrannuale, regolamentate dall'art. 93 del TUIR, i costi relativi agli stati di avanzamento lavori (SAL) liquidati in via provvisoria al subappaltatore, sono deducibili per l’appaltatore.
 
Quindi gli appaltatori per la determinazione delle rimanenze finali delle opere ultrannuali, devono tenere conto dei costi liquidati ai sub-appaltatori, in via provvisoria, prima del collaudo definitivo a cura del committente, proporzionalmente alla parte di corrispettivo maturato.
 
Quanto già pagato come acconti al subappaltatore per lavori che sono già stati fatti in via provvisoria, tuttavia non ancora stati accettati in via definitiva dall’appaltatore, devono essere considerati sempre quali costi fiscalmente rilevanti in capo all’appaltatore, poiché devono concorrere alla valutazione delle rimanenze finali delle opere ultrannuali.
 
La variazione delle rimanenze finali rappresenta un componente positivo di reddito, valorizzato sulla base dei corrispettivi pattuiti dalle parti (metodo della percentuale di avanzamento) o, per le opere iniziate prima del 31.12.2006, in deroga sulla base del costo (metodo della commessa completata).
 
Il criterio della “commessa completata” è stato abrogato dall’art. 1, c. 70, della L. 296/2006, pertanto non è più applicabile alle commesse iniziate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.
Se sono pattuiti SAL, la valutazione è effettuata in base ai corrispettivi liquidati. Come ribadito dall’Agenzia nella Ris. n. 117/E, sulla base delle indicazioni contenute nel principio contabile OIC 23, la determinazione del valore delle rimanenze in argomento può essere effettuata con il “criterio della percentuale di completamento o stato d’avanzamento”. L’adozione di tale criterio civilistico (art. 2426, c. 1, n. 11 c.c.) è consigliata dal principio contabile “in tutti i casi in cui la sua applicazione sia tecnicamente possibile”. Applicando tale criterio, l’impresa può imputare i ricavi, i costi e il margine di commessa ai diversi esercizi, in funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva.
 
L’OIC 23 ai fini della determinazione della percentuale di completamento riconosce la possibilità di utilizzare il metodo del “costo sostenuto” (“cost to cost”), sulla base del quale lo stato di avanzamento dell’opera è determinato in base al rapporto tra i costi sostenuti ad una certa data ed i costi totali stimati. In particolare, il principio contabile stabilisce che “nell’applicazione del metodo del costo sostenuto, di norma, si deve tenere conto, tra i costi, anche di quelli dei subappaltatori per il lavoro da essi già svolto, escludendo quindi gli anticipi” (par. D.II.c.5).
 
Inoltre, “è necessario che siano operanti nel sistema contabile dell’impresa procedure adeguate che assicurino che tutti i costi relativi al lavoro affidato ai subappaltatori vengano appropriatamente rilevati. Se di tali costi si debba tenere conto in base allo stato di avanzamento del lavoro svolto dai subappaltatori o al completamento da parte loro di singole fasi ovvero al completamento dell’intero lavoro ad essi assegnato, dipenderà dalle varie fattispecie, dalla struttura di cui dispone l’appaltatore per verificare lo stato di avanzamento, dalla possibilità pratica di poterlo fare”.
 
Di conseguenza, il valore della rimanenza finale di lavori in corso su ordinazione rilevato in bilancio dall’appaltatore è influenzato anche dai costi relativi al lavoro svolto dai subappaltatori nell’esercizio. Tali costi, infatti, incrementando la percentuale di completamento da applicare al totale dei ricavi stimati di commessa, fanno crescere il valore della rimanenza (che, per l’eccedenza registrata rispetto all’esercizio precedente, costituisce un componente positivo di conto economico).
 
Il criterio previsto dal principio contabile OIC n. 23 può essere applicato in caso di subappalto, facendo concorrere nella valutazione delle rimanenze anche i costi relativi ai lavori svolti dai subappaltatori, dal momento che, afferma l’Agenzia, l’art. 93 del D.P.R. n. 917/1986 non indica alcun criterio per la determinazione del grado di “avanzamento” dell’attività produttiva.

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