La Corte di Giustizia UE, Sez. II, Sentenza 19 febbraio 2009, n. C-1/08, ha stabilito che per i messaggi pubblicitari il paese di utilizzo è quello a partire del quale i messaggi stessi vengono diffusi.
La controversia, risolta dalla Corte di Giustizia, prende le mosse dal rinvio operato dalla Corte di Cassazione che aveva sottoposto ai giudici lussemburghesi la questione pregiudiziale del luogo di tassazione delle prestazioni pubblicitarie in una controversia che vedeva coinvolta una agenzia pubblicitaria austriaca, con rappresentante fiscale italiano, il quale aveva acquistato in nome proprio e per conto di clienti austriaci e tedeschi, spazi pubblicitari presso media italiani.
I giudici nazionali avevano sospeso una controversia in itinere tra l’Ufficio Iva di Bolzano ed il rappresentante fiscale italiano della società austriaca, chiedendo ai giudici della Corte l’esatto inquadramento del luogo di tassazione di tali servizi pubblicitari in una situazione che vedeva coinvolti il prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro (Italia), e il destinatario della prestazione, stabilito in uno Stato terzo, sebbene con rappresentante fiscale in detto ultimo Stato membro, il quale era talvolta, il destinatario finale, vale a dire il committente di pubblicità, e in altre ipotesi un destinatario intermedio, che effettuava egli stesso una prestazione per i propri clienti.
Secondo la Corte di Giustizia, l’esatta individuazione del luogo di utilizzo della prestazione pubblicitaria si applica non solo alle prestazioni pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore di servizi a un committente di pubblicità soggetto passivo, ma anche nelle ulteriori ipotesi di prestazioni fornite indirettamente al committente di pubblicità e fatturate ad un terzo che le fattura a sua volta al committente stesso. Sicchè, nei casi come quello in controversia bisogna “spezzare” l’operazione al fine di determinare il luogo d’imposizione di tale operazione.
I tre passaggi molto interessanti. sono i seguenti.
Innanzitutto, hanno stabilito che per paese all’interno del quale hanno luogo l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego delle prestazioni pubblicitarie, s’intende il paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari.
Particolare rilevanza assume, pertanto, il significato del concetto di "utilizzazione" della prestazione pubblicitaria., intendendo tale concetto in senso fisico, ossia collegato al luogo di effettivo impiego del servizio.
Per le prestazioni pubblicitarie, ciò significa che il luogo di utilizzo coincide con l'ambito geografico in cui il messaggio pubblicitario risulta diffuso.
Al riguardo, anche l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le prestazioni pubblicitarie si considerano utilizzate nel territorio in cui il messaggio promozionale risulta, per così dire, "fisicamente" diffuso (cfr. R.M. 24 giugno 1978, n. 41256; R.M. 15 dicembre 1990, n. 470170).
Poi, riguardo all’incidenza del rappresentante fiscale sulla determinazione del luogo delle prestazioni pubblicitarie, la Corte non tiene conto della sua rilevanza, se il rappresentante stesso non svolge un ruolo economico nelle prestazioni medesime.
Infine, la Corte ha riconosciuto la possibilità per il soggetto non residente nella comunità di poter chiedere il rimborso dell’Iva pagata in Italia ai sensi della XIII direttiva comunitaria che regola la restituzione dell’imposta per i soggetti extracomunitari.
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